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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25155/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., ha rigettato l'originario ricorso della società contribuente, cioè ha confermato il diniego di rimborso. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio, rilevando il consolidamento della giurisprudenza di legittimità solo successivamente alla proposizione del ricorso.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica, addebitate in fattura dai fornitori alla società utilizzatrice finale per il periodo agosto 2010-gennaio 2012. La società aveva impugnato il diniego sostenendo di avere diritto al rimborso in quanto consumatore finale e invocando l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., nonché la contrarietà dell'addizionale alla direttiva 2008/118/CE. L'Ufficio ha ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 14, comma 2, e 53, comma 1, d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 2033 c.c., sostenendo che solo il fornitore, parte del rapporto di imposta, è legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione, mentre il consumatore finale può agire solo contro il fornitore con l'ordinaria ripetizione dell'indebito, salvo impossibilità o eccessiva difficoltà di tale azione; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 6 d.l. n. 511/1998, contestando l'affermazione di incompatibilità dell'addizionale provinciale con il diritto dell'Unione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995

    È norma speciale in tema di rimborso delle accise; la Corte la interpreta nel senso che la legittimazione a chiedere il rimborso spetta al soggetto parte del rapporto di imposta, cioè al fornitore.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    Richiamato insieme all'art. 14 TUA per ribadire che il rimborso presuppone la titolarità del rapporto d'imposta.

  • art. 2033 c.c.

    La Corte esclude che il consumatore finale possa fondare su tale norma una legittimazione diretta al rimborso verso l'Amministrazione quando non sia parte del rapporto di imposta; resta l'azione verso il fornitore.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    Richiamato dal ricorrente per individuare il rapporto di imposta nella fornitura di energia elettrica ai consumatori finali.

  • art. 6 d.l. n. 511/1998

    Norma oggetto del secondo motivo, relativa all'addizionale provinciale; il motivo è stato però assorbito.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.

  • Direttiva 2008/118/CE

    Richiamata dalla sentenza impugnata e dal ricorso, ma il suo esame è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • In materia di rimborso delle accise, la legittimazione attiva verso l'Amministrazione finanziaria spetta, quale regola generale, al soggetto che è parte del rapporto di imposta; il consumatore finale che abbia subito l'addebito in fattura non è normalmente legittimato a chiedere direttamente il rimborso all'Erario.
  • Il consumatore finale, ove il tributo indebito gli sia stato addebitato dal fornitore, può agire nei confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito; solo in via eccezionale può rivolgersi all'Amministrazione se dimostra l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore, circostanza da riferire alla situazione di quest'ultimo.
  • La dedotta contrarietà della disciplina interna al diritto dell'Unione non basta, da sola, a spostare la legittimazione al rimborso dal fornitore al consumatore finale; resta ferma, eventualmente, la diversa azione risarcitoria contro lo Stato per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto unionale.
  • Quando un motivo di ricorso è fondato su una questione assorbente di legittimazione attiva, le ulteriori censure restano assorbite e la Corte può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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