Cassazione Penale, Sentenza n. 24851/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva ritenuto configurabile il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) nonostante l'immobile fosse temporaneamente disabitato per lavori di ristrutturazione. Il ricorrente censura la riqualificazione del fatto in "furto in abitazione", sostenendo che non vi sia prova di spazi effettivamente destinati alla vita privata né di un rapporto stabile del titolare con l'immobile, sicché la fattispecie aggravata non sarebbe applicabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la riqualificazione in art. 624-bis c.p. non abbia inciso sull'adozione della misura cautelare (art. 280 c.p.p.) e che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari anche facendo riferimento al danno non lieve subito dalla persona offesa. Sul piano sostanziale, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 31345/2017 e successivi orientamenti) secondo cui un immobile in ristrutturazione può integrare la nozione di "privata dimora" se sussistono: utilizzo per atti di vita privata in modo riservato, durata apprezzabile del rapporto con il titolare e non accessibilità a terzi senza consenso. Nel caso concreto la circostanza che il proprietario avesse affidato lavori di ristrutturazione è indice del legame stabile con l'abitazione; pertanto la qualificazione come furto in abitazione è corretta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende; ordinati adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen. (furto)
Norma della fattispecie base di furto; citata in relazione alla possibile configurabilità del reato meno grave rispetto all'art. 624-bis. La Corte osserva che anche ove si applicasse la fattispecie meno grave, la condizione di procedibilità è assicurata dalla querela presente negli atti, e ciò non inciderebbe sulla misura cautelare adottata.
art. 624-bis cod. pen. (furto in abitazione)
La Corte conferma l'interpretazione giurisprudenziale che estende la nozione di "privata dimora" agli immobili, anche in ristrutturazione, che risultino destinati in modo apprezzabile allo svolgimento di atti della vita privata, caratterizzati da stabilità del rapporto con il titolare e non accessibilità a terzi senza consenso. Pertanto l'aggravante può operare anche quando l'abitazione sia temporaneamente non utilizzata per i fini familiari ma mantenga un legame durevole con il titolare.
art. 280 cod. proc. pen. (effetti della qualificazione sulla misura cautelare)
Richiamata per affermare che la diversa qualificazione giuridica del fatto non incide necessariamente sull'adottabilità della misura cautelare: se permangono gravi indizi e esigenze cautelari, la misura è legittima indipendentemente dalla qualificazione precisa del reato.
art. 625 n. 2 cod. pen.
Citato nel testo come riferimento alle fattispecie di furto; la Corte evidenzia che, anche sotto la ricostruzione di reati meno gravi, la procedibilità è assicurata dalla querela presente, dunque non viene meno la base per il procedimento.
art. 628 comma 3, n. 3-bis cod. pen.
Riferimento giurisprudenziale alla possibilità che l'aggravante prevista si applichi anche in caso di introduzione in abitazione in corso di ristrutturazione; utilizzato per sostenere l'analogia interpretativa con l'art. 624-bis.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della cancelleria conseguenti alla decisione della Corte (esecuzione delle disposizioni e comunicazioni previste).
Massime di principio
- Un immobile temporaneamente non abitato per lavori di ristrutturazione può comunque essere considerato "privata dimora" se sussiste un rapporto duraturo e riservato tra il titolare e il luogo (ius excludendi alios), e se il luogo non è accessibile a terzi senza consenso.
- La riqualificazione giuridica del fatto in sede cautelare non invalida automaticamente l'adozione di una misura cautelare quando permangono gravi indizi e esigenze cautelari: la scelta della misura può prescindere dalla qualificazione definitiva del reato (art. 280 c.p.p.).
- Per valutare la sussistenza del reato di "furto in abitazione" occorre verificare tre elementi principali: utilizzo del luogo per atti di vita privata in modo riservato, durata apprezzabile del rapporto con il titolare, e non accessibilità a terzi senza consenso.
- La presenza di lavori affidati a ditte esterne non trasforma automaticamente l'immobile in luogo aperto o privo di protezione giuridica: il potere di esclusione del titolare e la volontà di mantenere il rapporto con l'immobile sono fattori decisivi.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi che non incidono sulle condizioni della misura cautelare (ad es. una diversa qualificazione che non ne muta l'adozione) possono essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
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