Cassazione Penale, Sentenza n. 15703/2023 del 13/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che ha parzialmente riformato il decreto del Tribunale (revocando la confisca per alcuni beni e confermandola per altri). Denunciano: violazione ed errata applicazione dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2020, dell'art. 111 Cost. e della normativa CEDU; omissione di correlazione tra gli acquisti dei beni e il perimetro di pericolosità di MAGRÌ Pietro (richiamando la giurisprudenza "Spinelli" e la sentenza della Corte cost. n. 24/2019); errata attribuzione di un onere della prova al terzo interveniente invece di un mero onere di allegazione; e mancata risposta alle criticità evidenziate sulla CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse puntualmente motivato: ha delineato il perimetro di pericolosità di MAGRÌ Pietro (ricostruendolo dalla metà degli anni '90), valorizzando la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis (sentenza Corte d'appello Palermo 12/04/2018, irrevocabile 27/06/2019) e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia (tra cui Galatolo Vito), e ha valutato la correlazione tra tale perimetro e gli acquisti dei beni, revocando la confisca per alcuni beni e confermandola per altri. I ricorsi sono stati ritenuti generici perché non indicano puntualmente quali elementi decisivi la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2020
Norma richiamata dai ricorrenti in tema di misure di prevenzione patrimoniali; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione operata dalla Corte d'appello nel valutare la correlazione fra perimetro di pericolosità e acquisiti patrimoniali
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto alla motivazione e alla tutela giurisdizionale; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e sufficiente
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Richiamata dai ricorrenti come parametro di garanzia; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni rilevanti rispetto agli oneri difensivi e alla motivazione
art. 61, comma 1, cod. pen.
Norma citata nel procedimento; richiamata nella fase di trattazione (art. 61.1 cod.pen. citato nella relazione), senza che ciò incidesse sull'esito del ricorso
art. 416-bis cod. pen.
Reato di associazione mafiosa: la condanna per tale reato nei confronti di MAGRÌ Pietro è stata valorizzata dalla Corte d'appello per delineare il perimetro di pericolosità sociale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione in materia di misure di prevenzione; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi di tale disposizione
Giurisprudenza: Sez. Unite "Spinelli" (n. 4880/2014) e Corte costituzionale n. 24/2019
Citate dai ricorrenti a sostegno di limiti interpretativi sull'accertamento della correlazione patrimoniale; la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia comunque rispettato i principi richiamati e abbia motivato compiutamente
Giurisprudenza: Sez. 6, sentenza Mulè n. 21525 del 18/06/2020 (Rv. 279284-01)
Precedente richiamato dalla Corte di cassazione per il principio secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprendendo la motivazione inesistente o meramente apparente; stabilisce il criterio di decisività dell'elemento omesso
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione patrimoniale il ricorso per cassazione richiede specificità: le censure devono indicare con precisione gli elementi decisivi che si ritiene la giudice di merito abbia omesso di valutare, altrimenti il ricorso è inammissibile per aspecificità.
- La motivazione del giudice di merito è essenziale: per contestare efficacemente la motivazione occorre mostrare che l'omesso esame riguarda un elemento che da solo avrebbe potuto determinare esito diverso.
- Nei procedimenti di prevenzione la valutazione può fondarsi su condanne penali per 416-bis e sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, purché la Corte di merito dia adeguata motivazione sulla loro rilevanza e attendibilità.
- Il terzo interveniente ha un onere di allegazione (deve proporre elementi concreti a sostegno della sua pretesa), mentre la prova spetta generalmente alla parte che sostiene l'assenza di collegamento con l'attività del proposto; tuttavia il mancato assolvimento dell'onere di allegazione può rendere inammissibile il ricorso se le deduzioni restano generiche.
- Le censure relative a presunte criticità tecniche della CTU devono essere specificamente illustrate e indicate come decisive; critiche generiche alla perizia non sono sufficienti a fondare l'annullamento per omissione di motivazione.
- Chi impugna deve evitare formulazioni meramente assertive; l'attenzione dei giudici di legittimità è rivolta alla concretezza della doglianza e alla dimostrazione dell'incidenza dell'omissione sul decisum.
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