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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15703/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello che ha parzialmente riformato il decreto del Tribunale (revocando la confisca per alcuni beni e confermandola per altri). Denunciano: violazione ed errata applicazione dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2020, dell'art. 111 Cost. e della normativa CEDU; omissione di correlazione tra gli acquisti dei beni e il perimetro di pericolosità di MAGRÌ Pietro (richiamando la giurisprudenza "Spinelli" e la sentenza della Corte cost. n. 24/2019); errata attribuzione di un onere della prova al terzo interveniente invece di un mero onere di allegazione; e mancata risposta alle criticità evidenziate sulla CTU.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e aspecificità. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse puntualmente motivato: ha delineato il perimetro di pericolosità di MAGRÌ Pietro (ricostruendolo dalla metà degli anni '90), valorizzando la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis (sentenza Corte d'appello Palermo 12/04/2018, irrevocabile 27/06/2019) e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia (tra cui Galatolo Vito), e ha valutato la correlazione tra tale perimetro e gli acquisti dei beni, revocando la confisca per alcuni beni e confermandola per altri. I ricorsi sono stati ritenuti generici perché non indicano puntualmente quali elementi decisivi la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2020

    Norma richiamata dai ricorrenti in tema di misure di prevenzione patrimoniali; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione operata dalla Corte d'appello nel valutare la correlazione fra perimetro di pericolosità e acquisiti patrimoniali

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto alla motivazione e alla tutela giurisdizionale; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e sufficiente

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    Richiamata dai ricorrenti come parametro di garanzia; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni rilevanti rispetto agli oneri difensivi e alla motivazione

  • art. 61, comma 1, cod. pen.

    Norma citata nel procedimento; richiamata nella fase di trattazione (art. 61.1 cod.pen. citato nella relazione), senza che ciò incidesse sull'esito del ricorso

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato di associazione mafiosa: la condanna per tale reato nei confronti di MAGRÌ Pietro è stata valorizzata dalla Corte d'appello per delineare il perimetro di pericolosità sociale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione in materia di misure di prevenzione; la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi di tale disposizione

  • Giurisprudenza: Sez. Unite "Spinelli" (n. 4880/2014) e Corte costituzionale n. 24/2019

    Citate dai ricorrenti a sostegno di limiti interpretativi sull'accertamento della correlazione patrimoniale; la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia comunque rispettato i principi richiamati e abbia motivato compiutamente

  • Giurisprudenza: Sez. 6, sentenza Mulè n. 21525 del 18/06/2020 (Rv. 279284-01)

    Precedente richiamato dalla Corte di cassazione per il principio secondo cui in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprendendo la motivazione inesistente o meramente apparente; stabilisce il criterio di decisività dell'elemento omesso

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione patrimoniale il ricorso per cassazione richiede specificità: le censure devono indicare con precisione gli elementi decisivi che si ritiene la giudice di merito abbia omesso di valutare, altrimenti il ricorso è inammissibile per aspecificità.
  • La motivazione del giudice di merito è essenziale: per contestare efficacemente la motivazione occorre mostrare che l'omesso esame riguarda un elemento che da solo avrebbe potuto determinare esito diverso.
  • Nei procedimenti di prevenzione la valutazione può fondarsi su condanne penali per 416-bis e sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, purché la Corte di merito dia adeguata motivazione sulla loro rilevanza e attendibilità.
  • Il terzo interveniente ha un onere di allegazione (deve proporre elementi concreti a sostegno della sua pretesa), mentre la prova spetta generalmente alla parte che sostiene l'assenza di collegamento con l'attività del proposto; tuttavia il mancato assolvimento dell'onere di allegazione può rendere inammissibile il ricorso se le deduzioni restano generiche.
  • Le censure relative a presunte criticità tecniche della CTU devono essere specificamente illustrate e indicate come decisive; critiche generiche alla perizia non sono sufficienti a fondare l'annullamento per omissione di motivazione.
  • Chi impugna deve evitare formulazioni meramente assertive; l'attenzione dei giudici di legittimità è rivolta alla concretezza della doglianza e alla dimostrazione dell'incidenza dell'omissione sul decisum.

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