Cassazione Penale, Ordinanza n. 05103/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma, compresa la valutazione di responsabilità e la recidiva ritenuta dai giudici di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di una rapina, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità, sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del riconoscimento fotografico; 2) sempre in punto di responsabilità, contestando la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata disapplicazione della recidiva ritenuta in sentenza, assumendo che non vi fossero i presupposti per valorizzarla in concreto. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valutato sia il contenuto intrinseco delle dichiarazioni della persona offesa, sia i riscontri estrinseci, tra cui l'intestazione all'imputato dell'autovettura utilizzata per la rapina. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, rilevando che la Corte di appello aveva applicato correttamente il principio secondo cui la recidiva va apprezzata in concreto alla luce della personalità del reo, della natura e omogeneità dei precedenti, della distanza temporale e della reiterazione delittuosa; nel caso concreto, i numerosi precedenti penali, la loro tipologia e la nuova ricaduta dopo le carcerazioni erano stati considerati indice di persistente inclinazione al delitto.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva, quando contestata ai sensi dei primi quattro commi, impone al giudice una verifica in concreto della sua significatività come indice di riprovevolezza e pericolosità del reo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura sulla credibilità della persona offesa è inammissibile se mira solo a una diversa rilettura del compendio probatorio, quando la motivazione di merito abbia svolto una valutazione intrinseca ed estrinseca del narrato e abbia individuato riscontri oggettivi coerenti.
- Il riconoscimento della responsabilità può essere sorretto da dichiarazioni della persona offesa se il giudice di merito ne verifica la coerenza interna e la compatibilità con elementi esterni di conferma.
- La recidiva contestata non opera automaticamente: il giudice deve accertare in concreto se i precedenti penali siano sintomatici di maggiore colpevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, della loro omogeneità, della distanza temporale e della eventuale ricaduta nel reato dopo precedenti condanne o carcerazioni.
- La presenza di numerosi precedenti penali, specie se reiterati nel tempo e seguiti da nuove condotte delittuose, può legittimare la valutazione della recidiva come fattore criminogeno e come indice di persistente inclinazione al delitto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, non si apre un nuovo giudizio di merito e la statuizione impugnata resta ferma; conseguono le sanzioni processuali previste per l'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05079/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05080/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05082/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05083/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05085/2026 del 09/02/2026
- ordinanza_penale · 9 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 05086/2026 del 09/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →