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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24304/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'imputato, soggetto ultraventunenne all'epoca dei fatti e condannato a anni 2 e mesi 1, non poteva ottenere i doppi benefici ex art. 163 c.p. in ragione della pena concreta. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte che concedeva i benefici di legge, eliminando tali benefici, lasciando inalterata la condanna nel resto.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dalla Procura Generale avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 21/02/2022, con cui Khazraj Allal era stato condannato a anni 2 e mesi 1 di reclusione per i reati indicati ai capi a) (art. 648 c.p.) e b) (art. 474 c.p. e art. 171-ter, lett. d), L. 63/1941), contestando in particolare la concessione dei "doppi benefici di legge" (benefici penitenziari/di legge) che, secondo la Procura, non erano concedibili alla luce della pena effettivamente irrogata e della normativa applicabile (art. 163 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    La Corte interpreta l'art. 163 c.p. come norma impeditiva della concessione dei doppi benefici di legge quando la pena concreta irrogata renda incompatibile tale cumulo: l'errore consiste nell'aver attribuito benefici non spettanti in rapporto alla durata della pena.

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del reato per cui l'imputato è stato condannato (ricettazione). È la fattispecie sostanziale valutata nel processo, cui è stata applicata la pena poi oggetto di verifica sui benefici.

  • art. 474 c.p.

    Norma incriminatrice relativa al reato di falsificazione/documenti per cui l'imputato è stato condannato; parte delle fattispecie aggregate alla condanna complessiva.

  • art. 171-ter, lett. d), L. 63/1941

    Riferimento normativo collegato al capo di imputazione (lett. d)); utilizzato come titolo di reato contestato e valutato ai fini della determinazione della pena complessiva.

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per ammettere le conclusioni scritte del pubblico ministero in Cassazione; usata per la forma delle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale.

Massime di principio

  • Verificare sempre l'ammissibilità dei benefici di legge (compresi eventuali "doppi" benefici) rispetto alla pena concreta irrogata: norme come l'art. 163 c.p. possono vietarne la concessione se la durata della pena supera limiti che rendono incompatibile il cumulo.
  • L'età dell'imputato al momento del fatto può essere determinante per l'accesso ad alcuni benefici: occorre accertare i requisiti anagrafici prima di concedere benefici connessi all'età.
  • Se la concessione di benefici è stata illegittima, la Cassazione può annullare la parte della sentenza relativa ai benefici senza incidere sulla condanna sostanziale, eliminando i benefici e lasciando immutata la statuizione penale principale.
  • In appello e in cassazione il controllo riguarda sia la legittimità formale della concessione dei benefici sia la loro compatibilità con la pena concreta: difesa e pubblico ministero devono documentare e dedurre chiaramente i calcoli della pena e i limiti normativi.
  • Nei casi di benefici controversi, è utile specificare in motivazione il calcolo preciso della pena residua/effettiva e il richiamo puntuale alle norme che impediscono il cumulo, per evitare successivi annullamenti parziali.

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