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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16334/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ziccardi aveva presentato il 5/10/2020 istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il Giudice per le indagini preliminari dichiarò l'istanza inammissibile per la mancanza delle indicazioni sulle generalità e codici fiscali dei componenti del nucleo familiare e dei redditi dei familiari conviventi (ai sensi dell'art. 79 DPR 30/05/2002 n.115). Il Tribunale di Reggio Emilia confermò il decreto rilevando in particolare l'assenza, nella autocertificazione, della indicazione dei redditi della compagna Sara Luz Perez e la mancata prova della cessazione della convivenza per ragioni diverse dallo stato detentivo dell'istante. Ziccardi impugnò in cassazione sostenendo che il certificato di residenza prodotto (datato 15/07/2019) indicava che i soggetti del nucleo erano "sotto accertamento" (avvio della procedura di cancellazione per irreperibilità), il che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe che la convivenza con la compagna era cessata anteriormente al 2019 e quindi la sua dichiarazione era corretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso (14/03/2023), ritenendo che la doglianza del ricorrente non attenga a una specifica violazione di legge ma a una censura di merito sulla congruità della motivazione e sulla valutazione dei documenti da parte dei giudici di merito, materia esclusa dal sindacato in sede di cassazione ex art. 99, comma 4, DPR n.115/2002. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., tenuto conto della giurisprudenza costituzionale (Corte cost., n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 79 DPR 30 maggio 2002 n. 115

    Richiede che l'istanza per il patrocinio a spese dello Stato indichi le generalità (con codici fiscali) dei componenti del nucleo familiare e i redditi dei familiari conviventi; la mancata indicazione di tali dati è causa di inammissibilità dell'istanza.

  • art. 99, comma 4, DPR 30 maggio 2002 n. 115

    Limita il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul rigetto o sull'inammissibilità dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato alle sole violazioni di legge (comprendendo errores in iudicando o in procedendo e vizi della motivazione così gravi da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti). Esclude il sindacato di merito sulla congruità valutativa dei giudici di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'irrogazione di una somma in favore della Cassa delle Ammende nei casi previsti; applicata qui per sanzionare il ricorso inammissibile in considerazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per i principi relativi all'applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte di cassazione si è attenuta a tale principio nel disporre l'onere a carico del ricorrente.

  • art. 702-bis cod. proc. civ. (richiamato in riferimento all'opposizione)

    Norma procedurale richiamata quale titolo dell'opposizione proposta in sede civile contro il decreto; non incide però sul profilo sostanziale qui deciso in cassazione.

Massime di principio

  • Nelle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è essenziale indicare tutte le generalità richieste (compresi codici fiscali) e fornire i redditi dei componenti del nucleo familiare: la loro omissione può determinare l'inammissibilità dell'istanza.
  • La documentazione anagrafica che attesta cancellazioni o situazioni "sotto accertamento" è rilevante solo se la data della cancellazione o dell'atto antecede la data di presentazione dell'istanza; cancellazioni posteriori non modificano la situazione al momento della domanda.
  • In cassazione avverso provvedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato (art.99, comma 4 DPR 115/2002) sono ammissibili soltanto questioni di diritto o vizi della motivazione talmente gravi da configurare un vizio di legge: non è possibile trasformare la cassazione in un riesame del merito o delle valutazioni probatorie dei giudici di merito.
  • Se si contesta la convivenza al momento di riferimento, è opportuno allegare prove documentali datate (certificati con date anteriori, atti di separazione, contratti di locazione della parte, dichiarazioni sostitutive con indicazioni temporali) che dimostrino la cessazione effettiva della convivenza prima della data rilevante per il beneficio.
  • Ricorrere in cassazione per questioni di fatto o per mera incongruità motivazionale espone al rischio di inammissibilità e a condanne alle spese e a sanzioni (es. contributo alla Cassa delle Ammende) se si ritiene che il ricorso sia stato determinato da colpa nella scelta delle ragioni giuridiche.

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