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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41490/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di Lentini per partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di cocaina e marijuana (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il difensore ha denunciato vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, sostenendo che l'appello del Pubblico Ministero fosse inammissibile per carenza di vaglio critico e che le intercettazioni non riguardassero il ricorrente; ha altresì affermato che l'unico elemento a carico fosse la mera presenza in videoriprese nella piazza di spaccio in poche occasioni, insufficiente a dimostrare la partecipazione consapevole al sodalizio. Inoltre si è dedotta la mancanza di attualità delle esigenze cautelari, trattandosi di fatti risalenti al 2021.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge. Ha ritenuto ammissibile l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal Pubblico Ministero e ha confermato la valutazione del Tribunale di Catania sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, richiamando il divieto per la Corte di Cassazione di rinnovare la valutazione di merito sui fatti. Il Tribunale aveva fondato la misura su elementi quali videoriprese, attività stabile nella zona di spaccio, prelievo di involucri, funzioni di vedetta, precedenti penali e prosecuzione dell'attività illecita nonostante misure coercitive precedenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola la possibilitaà per il Pubblico Ministero di proporre appello contro le ordinanze che rigettano richieste cautelari; la Corte rileva che l'appello era formalmente e sostanzialmente ammissibile perché enunciava censure e indicava gli elementi indizianti e la qualificazione giuridica.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina il reato di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; il Tribunale ha ritenuto che i fatti contestati rientrassero in questa fattispecie quale reato fine dell'associazione.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese del procedimento per il ricorrente soccombente; applicata dalla Corte nei confronti di Lentini.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione alla determinazione dell'ammenda alla Cassa delle ammende, con riferimento al criterio dell'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 6402/1997; Sez. 6 n. 5456/2020; Sez. 6 n. 47204/2015; Sez. 2 n. 31553/2017)

    Principi richiamati: la Corte di Cassazione non può rinnovare la valutazione di merito sugli elementi di fatto; sono ammissibili in Cassazione soltanto censure che evidenzino violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione, non una diversa lettura dei fatti.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può svolgere una nuova valutazione di merito sui fatti: i ricorsi che chiedono una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • L'appello del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p. è ammesso se enuncia con sufficiente precisione le censure e indica gli elementi indizianti e la qualificazione giuridica dei fatti.
  • Per impugnare con successo la motivazione di una misura cautelare in sede di legittimità occorre dimostrare specifiche violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non limitarsi a proporre una rivalutazione dei fatti.
  • Elementi come videoriprese di presenza stabile in una piazza di spaccio, comportamenti funzionali al rifornimento e alla cessione, precedenti specifici e prosecuzione dell'attività nonostante misure coercitive sono valutati come indizi gravi e possono giustificare la custodia cautelare, anche se singoli elementi da soli potrebbero non essere sufficienti.
  • Chi propone ricorso infondato può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); pertanto la difesa dovrebbe mirare a censure formali e giuridiche precise quando si impugna una decisione cautelare.

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