Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11999/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello del 13/04/2021 dopo la pronuncia di primo grado: contestavano, a vario titolo, (i) la qualificazione del furto come consumato anziché tentato (art. 56 c.p.) per fatti compiuti sotto controllo delle forze dell'ordine; (ii) vizi di motivazione e valutazione degli indizi nei riconoscimenti, nelle intercettazioni e nell'uso di agganci di celle telefoniche (art. 624-bis c.p., art. 192 c.p.p.); (iii) insufficiente motivazione nella determinazione della pena e mancato adeguamento della pena base dopo il proscioglimento dall'associazione per delinquere (art. 133 c.p., artt. 81 e 133 c.p.); (iv) mancata disapplicazione della recidiva e relative conseguenze sul trattamento sanzionatorio (artt. 99 e 69 c.p.); (v) violazione del divieto di reformatio in peius dopo esclusione di aggravante e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 597 c.p.p., art. 62-bis c.p.); e (vi) carenze generiche di motivazione di secondo grado (art. 546 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivation sinteticamente: i motivi richiedevano una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità o erano formulati in modo generico; la ricostruzione di fatto operata dalla Corte di appello non risultava viziata da travisamento o illogicità, e la giurisprudenza conferma che l'osservazione a distanza da parte della polizia non preclude la consumazione del furto quando l'agente consegue autonomo possesso della refurtiva; la determinazione della pena al di sotto della media edittale non richiede motivazione dettagliata secondo i criteri stabiliti dalla Suprema Corte; la Corte d'appello ha correttamente operato il nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze anche dopo l'esclusione di un'aggravante e senza incorrere nel divieto di reformatio in peius; molti motivi erano generici o atti a ottenere la rivalutazione delle prove e pertanto inammissibili. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Rilevanza nel distinguere tentativo e consumazione: la Corte ha ribadito che l'osservazione a distanza da parte delle forze dell'ordine non trasforma automaticamente il fatto in tentativo quando il reo consegue l'effettiva e autonoma disponibilità della cosa

  • art. 625 cod. pen.

    L'aggravante prevista (richiamata nel procedimento, ex art. 625, comma 1, n. 5) può essere esclusa in appello; ciò non obbliga necessariamente a una diminuzione automatica della pena se il giudice di merito, dopo nuovo bilanciamento, conferma l'equivalenza fra aggravanti e attenuanti

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittima la scelta motivazionale della Corte d'appello e ha ricordato che una pena sotto la media edittale non richiede una motivazione analitica se il calcolo è conforme alla metodologia giurisprudenziale

  • art. 624-bis cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie del furto in abitazione e alla base probatoria richiesta: la Corte d'appello ha valutato complessivamente indizi e riscontri (riconoscimenti, rinvenimenti, intercettazioni) ritenendoli idonei a fondare la responsabilità

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regole sul riconoscimento e valutazione della prova testimoniale: la Cassazione ha ritenuto che la valutazione svolta dalla Corte di appello non sia viziata da illogicità tale da autorizzare la revisione in sede di legittimità

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Obbligo di motivazione della sentenza di appello: censure generiche sul presunto 'trasferimento' della requisitoria nel dispositivo sono state ritenute inammissibili per mancanza di specificità

  • art. 99 cod. pen.

    Recidiva: la Corte ha richiamato il principio che la disapplicazione della recidiva richiede una deduzione puntuale e motivata in sede di appello; motivi generici sono inammissibili

  • art. 69 cod. pen.

    Effetto della recidiva sul trattamento sanzionatorio: la richiesta di contemperamento del trattamento sanzionatorio deve essere articolata per essere valutata in appello e in Cassazione

  • art. 81 cod. pen.

    Regole sulla continuazione: il giudizio di comparazione fra circostanze si applica prioritariamente al fatto più grave; la Corte ha ritenuto corretta la modulazione operata dalla Corte d'appello

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius: la Corte ha confermato che l'esclusione di un'aggravante in appello non impone automaticamente una diminuzione della pena se il giudice, con motivazione, ribadisce l'equivalenza fra circostanze

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuanti generiche: il loro riconoscimento o meno rientra nel giudizio di bilanciamento del giudice di merito; se già valutate in primo grado con equivalenza alle aggravanti, l'appello deve argomentare compiutamente per ottenere un mutamento del trattamento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione sommaria o globale delle prove: i motivi che mirano a riformulare la ricostruzione fattuale sono generalmente inammissibili salvo travisamento della prova o vizi logici chiari
  • La consumazione del furto non viene esclusa solo perché la polizia osservava a distanza; è consumato se il reo consegue l'effettivo e autonomo possesso della cosa, anche se solo per breve tempo
  • Quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale correttamente calcolata, non è necessario che il giudice renda una motivazione particolarmente analitica per giustificare tale scelta
  • L'esclusione di un'aggravante in appello non impone automaticamente la diminuzione della pena se il giudice di merito compie un nuovo bilanciamento e giustifica la conferma della pena (limiti del divieto di reformatio in peius)
  • Censure generiche o prive di specifica indicazione delle parti della motivazione che si ritengono viziati sono dichiarate inammissibili: il ricorso deve essere puntuale e riferirsi ad errori di diritto o a travisamenti specifici
  • Elementi indiziari come riconoscimenti, intercettazioni o agganci di celle telefoniche possono concorrere a costituire un quadro indiziario grave se valutati nel loro complesso; nessuno di questi elementi è automaticamente decisivo o inutile
  • La disapplicazione della recidiva richiede deduzioni motivate e puntuali in appello; richieste generiche non sono idonee a modificare il trattamento sanzionatorio in sede di legittimità
  • Nel reato continuato il giudizio comparativo tra circostanze riguarda prioritariamente il fatto ritenuto più grave; le circostanze relative ai reati 'satellite' influiscono principalmente sull'aumento ex art. 81 c.p.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.