Cassazione Penale, Sentenza n. 11999/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte di appello del 13/04/2021 dopo la pronuncia di primo grado: contestavano, a vario titolo, (i) la qualificazione del furto come consumato anziché tentato (art. 56 c.p.) per fatti compiuti sotto controllo delle forze dell'ordine; (ii) vizi di motivazione e valutazione degli indizi nei riconoscimenti, nelle intercettazioni e nell'uso di agganci di celle telefoniche (art. 624-bis c.p., art. 192 c.p.p.); (iii) insufficiente motivazione nella determinazione della pena e mancato adeguamento della pena base dopo il proscioglimento dall'associazione per delinquere (art. 133 c.p., artt. 81 e 133 c.p.); (iv) mancata disapplicazione della recidiva e relative conseguenze sul trattamento sanzionatorio (artt. 99 e 69 c.p.); (v) violazione del divieto di reformatio in peius dopo esclusione di aggravante e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 597 c.p.p., art. 62-bis c.p.); e (vi) carenze generiche di motivazione di secondo grado (art. 546 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivation sinteticamente: i motivi richiedevano una rivalutazione dei fatti e delle prove non consentita in sede di legittimità o erano formulati in modo generico; la ricostruzione di fatto operata dalla Corte di appello non risultava viziata da travisamento o illogicità, e la giurisprudenza conferma che l'osservazione a distanza da parte della polizia non preclude la consumazione del furto quando l'agente consegue autonomo possesso della refurtiva; la determinazione della pena al di sotto della media edittale non richiede motivazione dettagliata secondo i criteri stabiliti dalla Suprema Corte; la Corte d'appello ha correttamente operato il nuovo giudizio di bilanciamento delle circostanze anche dopo l'esclusione di un'aggravante e senza incorrere nel divieto di reformatio in peius; molti motivi erano generici o atti a ottenere la rivalutazione delle prove e pertanto inammissibili. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Rilevanza nel distinguere tentativo e consumazione: la Corte ha ribadito che l'osservazione a distanza da parte delle forze dell'ordine non trasforma automaticamente il fatto in tentativo quando il reo consegue l'effettiva e autonoma disponibilità della cosa
art. 625 cod. pen.
L'aggravante prevista (richiamata nel procedimento, ex art. 625, comma 1, n. 5) può essere esclusa in appello; ciò non obbliga necessariamente a una diminuzione automatica della pena se il giudice di merito, dopo nuovo bilanciamento, conferma l'equivalenza fra aggravanti e attenuanti
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittima la scelta motivazionale della Corte d'appello e ha ricordato che una pena sotto la media edittale non richiede una motivazione analitica se il calcolo è conforme alla metodologia giurisprudenziale
art. 624-bis cod. pen.
Riferimento alla fattispecie del furto in abitazione e alla base probatoria richiesta: la Corte d'appello ha valutato complessivamente indizi e riscontri (riconoscimenti, rinvenimenti, intercettazioni) ritenendoli idonei a fondare la responsabilità
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sul riconoscimento e valutazione della prova testimoniale: la Cassazione ha ritenuto che la valutazione svolta dalla Corte di appello non sia viziata da illogicità tale da autorizzare la revisione in sede di legittimità
art. 546 cod. proc. pen.
Obbligo di motivazione della sentenza di appello: censure generiche sul presunto 'trasferimento' della requisitoria nel dispositivo sono state ritenute inammissibili per mancanza di specificità
art. 99 cod. pen.
Recidiva: la Corte ha richiamato il principio che la disapplicazione della recidiva richiede una deduzione puntuale e motivata in sede di appello; motivi generici sono inammissibili
art. 69 cod. pen.
Effetto della recidiva sul trattamento sanzionatorio: la richiesta di contemperamento del trattamento sanzionatorio deve essere articolata per essere valutata in appello e in Cassazione
art. 81 cod. pen.
Regole sulla continuazione: il giudizio di comparazione fra circostanze si applica prioritariamente al fatto più grave; la Corte ha ritenuto corretta la modulazione operata dalla Corte d'appello
art. 597 cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: la Corte ha confermato che l'esclusione di un'aggravante in appello non impone automaticamente una diminuzione della pena se il giudice, con motivazione, ribadisce l'equivalenza fra circostanze
art. 62-bis cod. pen.
Attenuanti generiche: il loro riconoscimento o meno rientra nel giudizio di bilanciamento del giudice di merito; se già valutate in primo grado con equivalenza alle aggravanti, l'appello deve argomentare compiutamente per ottenere un mutamento del trattamento
art. 616 cod. proc. pen.
Conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione sommaria o globale delle prove: i motivi che mirano a riformulare la ricostruzione fattuale sono generalmente inammissibili salvo travisamento della prova o vizi logici chiari
- La consumazione del furto non viene esclusa solo perché la polizia osservava a distanza; è consumato se il reo consegue l'effettivo e autonomo possesso della cosa, anche se solo per breve tempo
- Quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale correttamente calcolata, non è necessario che il giudice renda una motivazione particolarmente analitica per giustificare tale scelta
- L'esclusione di un'aggravante in appello non impone automaticamente la diminuzione della pena se il giudice di merito compie un nuovo bilanciamento e giustifica la conferma della pena (limiti del divieto di reformatio in peius)
- Censure generiche o prive di specifica indicazione delle parti della motivazione che si ritengono viziati sono dichiarate inammissibili: il ricorso deve essere puntuale e riferirsi ad errori di diritto o a travisamenti specifici
- Elementi indiziari come riconoscimenti, intercettazioni o agganci di celle telefoniche possono concorrere a costituire un quadro indiziario grave se valutati nel loro complesso; nessuno di questi elementi è automaticamente decisivo o inutile
- La disapplicazione della recidiva richiede deduzioni motivate e puntuali in appello; richieste generiche non sono idonee a modificare il trattamento sanzionatorio in sede di legittimità
- Nel reato continuato il giudizio comparativo tra circostanze riguarda prioritariamente il fatto ritenuto più grave; le circostanze relative ai reati 'satellite' influiscono principalmente sull'aumento ex art. 81 c.p.
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