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Ordinanza

Ordinanza n. 595/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania di rigetto della richiesta di parità scolastica per l’anno scolastico 2025/2026, nonché ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’istituto scolastico ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendo la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati e che l’istituto fosse considerato scuola paritaria almeno fino al termine dell’anno scolastico in corso. Ha dedotto il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’attesa della definizione del giudizio di merito, sostenendo che il danno sarebbe consistito nella mancata o nella perdita dello status di scuola paritaria durante l’anno scolastico già iniziato. In precedenza il Consiglio di Stato aveva accolto un diverso appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospendere gli atti impugnati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza impugnata, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Ha rilevato che la sospensione della nota di rigetto non sarebbe stata, di per sé, idonea a costituire il titolo per l’esercizio dell’attività scolastica come scuola paritaria, poiché il riconoscimento della parità scolastica è subordinato a un’autorizzazione ministeriale, nella specie non intervenuta. La domanda riguardava infatti il riconoscimento di uno status mai definitivamente ottenuto, e non la revoca di una parità già riconosciuta. La richiesta cautelare mirava quindi a conseguire direttamente il bene della vita finale, ottenibile soltanto con l’accoglimento del ricorso nel merito e con la favorevole riedizione dell’azione amministrativa; tale risultato non poteva essere attribuito in via cautelare né riconosciuto direttamente dal giudice. Il Collegio ha inoltre escluso che fosse corretto qualificare la vicenda come perdita di uno status di scuola paritaria già acquisito, precisando che era stata disposta soltanto, in via interinale, la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di adottare misure volte alla sollecita fissazione dell’udienza di merito senza necessariamente sospendere gli atti impugnati.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento di rigetto non attribuisce automaticamente al destinatario il titolo abilitativo o lo status richiesto quando tale risultato dipende da un’ulteriore autorizzazione amministrativa non ancora rilasciata.
  • La tutela cautelare non può essere utilizzata per conseguire direttamente e definitivamente il bene della vita oggetto della pretesa sostanziale, quando l’attribuzione di tale bene richiede l’accoglimento nel merito e la riedizione favorevole del potere amministrativo.
  • La tutela cautelare può essere limitata alla sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospensione degli atti impugnati, e tale misura interinale non equivale al riconoscimento provvisorio dello status amministrativo controverso.
  • Quando il ricorso riguarda il primo riconoscimento di uno status amministrativo, il richiedente non può qualificare cautelarmente la vicenda come perdita o revoca di uno status già acquisito.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelareAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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