Cassazione Civile, Ordinanza n. 22958/2025 del 09/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto il rimborso della quota di ritenuta applicata sulla propria indennità di fine rapporto percepita in relazione al rapporto con un consorzio industriale della provincia di Messina. Egli sosteneva che, in base all'art. 20, comma 6, della l.r. Siciliana n. 21/2003, la parte di indennità soggetta ad abbattimento dovesse essere determinata nella misura del 50% e non del 24% applicato dall'Amministrazione. I giudici di merito avevano accolto la domanda del contribuente; l'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 17 TUIR nonché degli artt. 30 l.r. n. 2/1962 e 11 l.r. n. 11/1988, sostenendo che non dovesse applicarsi il criterio regionale invocato dal contribuente.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la censura, richiamando un precedente già reso in materia e ribadendo che l'art. 20, comma 6, l.r. Sicilia n. 21/2003 contiene una clausola di salvaguardia per i dipendenti collocati a riposo prima del 1° gennaio 2004, per i quali continua ad applicarsi il previgente sistema regionale di calcolo dell'indennità di buonuscita. Poiché il contribuente era stato collocato a riposo il 18 dicembre 2003, la decisione di merito è stata confermata. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia alle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 17 TUIR
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi della corretta imposizione della somma erogata; la Corte non ne fa applicazione decisiva, ritenendo prevalente la disciplina regionale speciale per i soggetti collocati a riposo prima del 1° gennaio 2004.
art. 20, comma 6, l.r. Sicilia n. 21/2003
"[a] decorrere dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia, fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti, con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo"
La norma è interpretata come disposizione di raccordo transitorio che salva, per i dipendenti cessati prima del 1° gennaio 2004, l'applicazione del previgente criterio regionale di calcolo della buonuscita, comprensivo dell'abbattimento della base imponibile nella misura del 50%.
art. 30 l.r. Sicilia n. 2/1962
Invocato nel motivo di ricorso insieme ad altra normativa regionale previgente, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'esito imposto dalla disciplina transitoria successiva.
art. 11 l.r. Sicilia n. 11/1988
Invocato dall'Agenzia quale base del diverso criterio di quantificazione, ma non accolto dalla Corte alla luce della clausola di salvaguardia dell'art. 20, comma 6, l.r. n. 21/2003.
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La questione viene affrontata nel rapporto tra disciplina fiscale statale e disciplina regionale transitoria sulla quantificazione della base imponibile dell'indennità di buonuscita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Massime di principio
- Quando una norma regionale di riordino del trattamento di fine servizio contiene una clausola di salvaguardia per le anzianità maturate entro una certa data, la disciplina previgente continua ad applicarsi ai dipendenti cessati prima della data di decorrenza del nuovo regime.
- In presenza di un regime transitorio speciale, il criterio di calcolo dell'indennità di buonuscita deve essere individuato valorizzando la data di cessazione dal servizio e la quota di anzianità maturata entro il termine di salvaguardia.
- Il ricorso per cassazione che contesti la quantificazione fiscale di una indennità già regolata da una norma transitoria speciale è infondato se la decisione di merito si conforma a un orientamento di legittimità consolidato e alla lettura letterale della clausola di salvaguardia.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla parte soccombente che sia un'amministrazione pubblica rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
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