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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26801/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento relativa a imposta di successione. In primo grado la domanda era stata accolta, e la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 47 d.lgs. n. 546/1992, in combinato con l'art. 68 del medesimo decreto e con l'art. 56 d.P.R. n. 131/1986. Secondo la ricorrente, la CTR aveva errato nel ritenere illegittima la cartella emessa dopo che la CTP aveva sospeso l'esecutività dell'avviso di liquidazione presupposto: la sospensione dell'atto prodromico non avrebbe dovuto estendersi alla cartella, atto meramente consequenziale e prodromico all'esecuzione. La contribuente ha resistito eccependo, da un lato, l'inammissibilità del ricorso per asserito passaggio in giudicato della sentenza d'appello e, dall'altro, la cessazione della materia del contendere per adesione a una definizione agevolata; entrambe le difese sono state disattese per difetto di prova del perfezionamento della definizione e per sanatoria ex tunc della notificazione rinnovata su ordine della Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità proposta dalla contribuente, osservando che la rinnovazione della notificazione disposta con ordinanza interlocutoria ha efficacia sanante ex tunc. Ha inoltre escluso la cessazione della materia del contendere, mancando prova dell'integrale pagamento dovuto per la definizione agevolata. Nel merito, ha confermato la decisione di appello: una volta sospeso giudizialmente l'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, l'amministrazione non poteva proseguire il procedimento con l'emissione e notificazione della cartella di pagamento, essendo preclusi gli atti successivi incompatibili con la sospensione cautelare. La cartella, pertanto, doveva essere annullata. Le spese sono state compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge.

  • art. 47 d.lgs. n. 546/1992

    la sospensione cautelare dell'atto impugnato arresta temporaneamente la riscossione e preclude gli atti successivi diretti a proseguire l'esecuzione.

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in combinazione con l'art. 47 per sostenere i limiti della riscossione in pendenza di giudizio.

  • art. 56 d.P.R. n. 131/1986

    la regola secondo cui il ricorso del contribuente non sospende la riscossione non è idonea a superare la sospensione giudiziale dell'avviso di liquidazione.

  • art. 56 d.lgs. n. 346/1990

    richiamato per l'applicazione delle regole del d.P.R. n. 131/1986 all'imposta di successione.

  • art. 3 d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018

    la definizione agevolata produce effetti solo se perfezionata con integrale pagamento delle somme dovute; in mancanza di prova non può dichiararsi cessazione della materia del contendere.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato per la rinnovazione della notificazione nulla disposta dal giudice con efficacia sanante ex tunc.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'atto impositivo presupposto impedisce all'amministrazione finanziaria di proseguire la sequenza procedimentale verso la riscossione, inclusa la notificazione della cartella di pagamento e ogni atto interno o esterno incompatibile con la sospensione.
  • Se la notificazione del ricorso per cassazione è nulla e viene rinnovata in esecuzione dell'ordine del giudice, la rinnovazione sana il vizio con efficacia ex tunc, evitando che la nullità si traduca in pregiudizio per il notificante.
  • La mera allegazione di adesione a una procedura di definizione agevolata non basta a determinare la cessazione della materia del contendere: occorre la prova del perfezionamento della definizione, normalmente mediante l'integrale pagamento delle somme dovute.
  • In tema di imposta di successione, la disciplina che normalmente esclude l'effetto sospensivo automatico del ricorso del contribuente non prevale quando il giudice abbia già concesso la sospensione cautelare dell'atto presupposto, poiché questa inibisce la prosecuzione della riscossione fino alla decisione di merito o alla revoca della sospensione.

Come è indicizzato

MaterieImposta di successioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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