Cassazione Penale, Sentenza n. 46527/2022 del 09/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna in cassazione la conferma della responsabilità penale per due rapine aggravate (21 maggio e 19 luglio 2010). Contesta: 1) la carenza di motivazione e di elementi probatori per ricollegare la sua autovettura ai fatti (assenza di rilevazione della targa, incertezza sugli orari e sui caselli, mancata identificazione del veicolo nel luogo della rapina del 21 maggio); porta inoltre dubbi sulla rilevanza del riconoscimento della persona offesa e sulla contiguità con un coimputato detenuto; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che non siano stati valutati il buon comportamento processuale (scelta del rito abbreviato), la scarsa gravità del fatto e la mancanza di professionalità dimostrata dall'uso dell'automobile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto il gravame inammissibile nella parte in cui chiede una rivalutazione dei fatti (divieto di riesame in sede di legittimità) e ha considerato la motivazione dei giudici di merito adeguata: la decisione di merito ha compiutamente coordinato indizi relativi agli spostamenti dell'autovettura del ricorrente, alla corrispondenza del veicolo con quello usato in altra rapina nello stesso periodo, agli accertamenti antropometrici, ai riconoscimenti testimoniali, alle videoregistrazioni che mostrano identità di vestiario (berretto e occhiali) e al ritrovamento di oggetti (cappellino, occhiali, scarpe) corrispondenti a quelli usati dal rapinatore. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche: i giudici di merito hanno valutato negativamente l'assenza di consapevolezza del disvalore della condotta, la mancanza di impegno risarcitorio o conciliativo e il significativo curriculum criminale del ricorrente; inoltre la scelta del rito abbreviato è stata ritenuta non automaticamente rilevante ai fini delle attenuanti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Consente la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura del ricorso è stata svolta ai sensi di tale disposizione
Codice di procedura penale
Dispositivo applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio)
sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006 (Lobriglio); sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012 (Minervini)
Principio consolidato che esclude in cassazione la rinnovazione del giudizio in fatto e il riesame degli elementi probatori; la Corte lo ha applicato per negare la richiesta di nuova lettura degli elementi di fatto
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per riconsiderare i fatti: i motivi che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili se mirano a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio
- La prova indiziaria è valutata cumulativamente: singoli elementi deboli (spostamenti del veicolo, corrispondenze con altri fatti, riconoscimenti, reperti sequestrati, videoregistrazioni, consulenze antropometriche) possono, se coerentemente collegati, costituire un quadro probatorio sufficiente per la condanna
- Per ottenere l'applicazione delle attenuanti generiche è necessario che emergano elementi positivi e concreti a favore dell'imputato (pentimento, impegno risarcitorio, comportamento concreto di emendazione); la scelta del rito (es. abbreviato) non è di per sé prova sufficiente di tali elementi
- Un curriculum criminale rilevante e precedenti specifici pesano negativamente nella valutazione delle attenuanti e possono giustificare il diniego anche se vi sono elementi attenuanti parziali
- Nel formulare censure in cassazione è essenziale individuare errori di diritto, vizi formali o omissioni nella motivazione, non semplici dissensi sulla valutazione probatoria
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