Sentenza n. 2199/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 1.500 euro a titolo di bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 875/2023 del Tribunale di Marsala, divenuta definitiva, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di 1.500 euro relativi al bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la sentenza fosse stata notificata al Ministero il 19 aprile 2024 e il relativo passaggio in giudicato fosse stato attestato il 19 settembre 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, rilevando che l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha inoltre accertato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata all’amministrazione il 19 aprile 2024. Nel merito, ha constatato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando il pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015, secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze definitive del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato e disposto l’intervento sostitutivo.
art. 14 d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione relativa all’assenza di un ulteriore compenso per il commissario ad acta, espressamente dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del Docente riconosciuto dal giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- In presenza di una condanna pecuniaria definitiva pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, l’azione di ottemperanza è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
- L’accertato inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare il pagamento entro un termine prefissato e a nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta nominato in un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso quando tale soluzione sia applicata analogicamente in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1654/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1655/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1656/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1657/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1658/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 lug 2026Sentenza n. 1659/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →