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Sentenza

Sentenza n. 2199/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502106

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di 1.500 euro a titolo di bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 875/2023 del Tribunale di Marsala, divenuta definitiva, con la quale era stato disposto in suo favore il pagamento di 1.500 euro relativi al bonus Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la sentenza fosse stata notificata al Ministero il 19 aprile 2024 e il relativo passaggio in giudicato fosse stato attestato il 19 settembre 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio, rilevando che l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente l’ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha inoltre accertato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, essendo la sentenza stata notificata all’amministrazione il 19 aprile 2024. Nel merito, ha constatato l’inadempimento del Ministero e ha accolto il ricorso, ordinando il pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza ulteriore compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, l. 208/2015, secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle sentenze definitive del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ordinato l’esecuzione del giudicato e disposto l’intervento sostitutivo.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione relativa all’assenza di un ulteriore compenso per il commissario ad acta, espressamente dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del Docente riconosciuto dal giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • In presenza di una condanna pecuniaria definitiva pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, l’azione di ottemperanza è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione.
  • L’accertato inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro legittima il giudice dell’ottemperanza a ordinare il pagamento entro un termine prefissato e a nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato in un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria può svolgere l’incarico senza ulteriore compenso quando tale soluzione sia applicata analogicamente in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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