Sentenza del 25/06/2021 n. 3237 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Associazione professionale - Trasferimento delle ritenute - Utilizzo delle ritenute subite per compensare debiti propri dell'associazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Disputa sull'utilizzo delle ritenute subite dall'associazione ai sensi dell'art. 5 T.U.I.R.: il socio sosteneva di poter scomputare dalla propria IRPEF la quota di ritenute trasferibile ai soci, mentre l'associazione aveva avocato le ritenute residue e le aveva utilizzate in compensazione con i propri debiti tributari o previdenziali. La questione era se, una volta avocate e utilizzate in compensazione dall'associazione, tali ritenute potessero ancora essere utilizzate dal singolo socio.
La decisione
La decisione ha ritenuto legittimo che l'associazione, ai sensi dell'assetto previsto dall'art. 5 T.U.I.R. e con il consenso dei soci a che le ritenute residue siano utilizzate dall'ente collettivo, possa avocare tali ritenute e impiegarle in compensazione dei propri debiti tributari o previdenziali. Di conseguenza il socio non può più utilizzare le ritenute già avocate e compensate dall'associazione e gli eventuali importi residui non possono essere ritrasferiti ai soci.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986, art. 5
Stabilisce che le associazioni professionali sono considerate soggetti diversi dai soci per la tassazione degli utili e, nella prassi interpretativa richiamata, subiscono in proprio le ritenute previste per le tipologie di reddito interessate; ne consegue la possibilità che le ritenute siano inizialmente imputate all'ente collettivo.
d.P.R. 600/1973, artt. 23
Disciplina le ritenute alla fonte su taluni redditi (funzione e meccanismo delle ritenute). Nel contesto della sentenza è richiamato il ruolo delle ritenute come crediti tributari originariamente destinati ai percipienti ma, nel caso delle associazioni professionali, subite dall'ente collettivo.
d.P.R. 600/1973, art. 36-ter
Norma richiamata in relazione alle modalità di trasferimento e imputazione delle ritenute e dei crediti d'imposta: la decisione interpreta che, se le ritenute sono state avocate dall'associazione e il relativo credito è stato utilizzato in compensazione, non sussiste più una disponibilità del singolo socio su quei crediti.
Massime di principio
- Le ritenute operate su redditi riconducibili a un'associazione professionale possono essere materialmente subite dall'associazione stessa e non automaticamente imputate al socio se la normativa e gli accordi societari lo prevedono.
- Se i soci hanno dato facoltà all'associazione di utilizzare le ritenute residue, l'ente collettivo può avocare tali ritenute e impiegarle in compensazione dei propri debiti; una volta operate e compensate, i singoli soci non possono reclamare quei crediti.
- Per tutelarsi, i soci dovrebbero disporre per iscritto dell'eventuale rinuncia o della facoltà data all'associazione di utilizzare le ritenute residue, specificando modalità e limiti temporali: la prova del consenso è cruciale in caso di contestazioni.
- Prima che l'associazione utilizzi in compensazione le ritenute, è opportuno che i soci verifichino contabilmente l'esatto ammontare spettante e la corretta imputazione; se l'associazione ha già avocato e compensato i crediti, l'impugnazione del singolo socio avrà scarse probabilità di successo.
- Se si ritiene che l'associazione abbia utilizzato indebitamente le ritenute (es. senza consenso o violando norme statutarie), l'azione del singolo socio dovrà puntare a dimostrare l'assenza di consenso e l'illegittimità dell'avocazione/compensazione, con documentazione contabile e statutaria.
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