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Sentenza

Sentenza del 25/06/2021 n. 154 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Contributo unificato nel processo civile - Notificazione presso il domicilio processuale - Inerzia dell'amministrazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della pretesa di contributo unificato pari a euro 964,00 (estratto di ruolo) per presunte irregolarità nella procedura di notifica dell'invito preliminare al pagamento ex art. 248 DPR n. 115/2002: l'invito sarebbe stato inviato al domicilio personale e non al domicilio processuale, lesivo dei principi dello statuto del contribuente e del diritto di difesa. Denunciata inoltre l'inerzia e la mancata cooperazione degli uffici (mancata produzione di copia conforme all'originale del provvedimento, mancata costituzione di Equitalia Giustizia in appello), nonché la violazione del principio di solidarietà e anomalie nell'attribuzione delle spese di giudizio. Si evidenzia anche un parziale adempimento già accertato in primo grado (pagamento parziale) come prova di buona fede della contribuente.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, Sezione 1 (RG n. 8202/2020), ha ritenuto la sentenza della C.T.P. Matera n. 284/2019 carente sotto il profilo motivazionale e logico-giuridico rispetto alle eccezioni sollevate. Accoglie l'appello della contribuente, ritenendo fondate le doglianze relative alla mancata corretta comunicazione/partecipazione amministrativa e all'inerzia degli uffici; compensa le spese del doppio grado di giudizio per la peculiarità e novità della questione (contributo unificato).

Norme richiamate

  • DPR n. 115 del 2002, art. 248

    L'art. 248 disciplina l'invito preliminare al pagamento; nella fattispecie la Corte rileva che l'invio/gestione dell'invito è stato contestato come effettuato in modo da ledere il diritto di difesa e lo statuto del contribuente, assumendo rilievo rilevante nella valutazione dell'illegittimità del ruolo di riscossione.

  • Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 6

    Richiamato come parametro di corretta informazione e leale collaborazione tributaria: la sentenza rileva che gli uffici non hanno garantito il flusso informativo determinante per il contribuente, integrando un vulnus allo statuto.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 28

    Richiamato per sottolineare l'obbligo di collaborazione e di responsabilità degli uffici coinvolti nelle fasi procedurali; utilizzato per valutare l'inerzia amministrativa.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 97

    Invocato a fondamento del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; l'inerzia e la mancata cooperazione degli uffici sono considerate incompatibili con tale principio.

  • Cassazione, sent. n. 18131 del 2009

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che la corretta comunicazione amministrativa è requisito essenziale per la legittimità delle pretese fiscali e per la tutela del diritto di difesa.

  • Cassazione, sent. n. 22126 del 2013

    Giurisprudenza citata in tema di dovere di informazione e di leale collaborazione dell'amministrazione nei confronti del contribuente; utilizzata per rafforzare l'argomentazione sull'inerzia degli uffici.

Massime di principio

  • La mancata o irregolare notifica dell'invito preliminare al pagamento può compromettere il diritto di difesa del contribuente; se l'amministrazione non prova la corretta comunicazione al domicilio processuale o previsto, il giudice può valutare a favore del contribuente.
  • La buona fede del contribuente e l'eventuale pagamento parziale già effettuato sono elementi favorevoli che il giudice può considerare nella valutazione complessiva della legittimità della pretesa.
  • L'inerzia o la mancata collaborazione degli uffici (compresa la mancata produzione di copia conforme degli atti) può incidere negativamente sulla posizione dell'ente impositore e rafforzare le ragioni del contribuente.
  • La mancata costituzione in giudizio dell'ente incaricato della riscossione può essere considerata grave se impedisce il contraddittorio e l'acquisizione di documenti essenziali; la sua assenza può favorire l'accoglimento dell'impugnazione quando l'amministrazione non fornisce prove integrative.
  • In questioni nuove o di peculiare complessità (es. contributo unificato), il giudice può compensare le spese di giudizio, riconoscendo la novità e la difficoltà interpretativa della questione.

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