Sentenza del 25/06/2021 n. 62 - Comm. Trib. II grado di Trento
Agevolazioni fiscali - Operazioni di credito a medio e lungo termine - Regime sostitutivo - Necessità dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 601 del 1973 per ciascuna delle operazioni menzionate nel comma 1 dell'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa alla corretta applicazione del regime sostitutivo previsto dagli artt. 15 e 17 del d.P.R. n. 601/1973 per le "operazioni di credito a medio e lungo termine" e, in particolare, se l'opzione prevista dall'art. 17 debba essere esercitata per ciascuna singola operazione elencata al comma 1 dell'art. 15 (comprese modifiche, estinzioni, dilazioni, surroghe, sostituzioni, frazionamenti, cancellazioni parziali, cessioni) o se una sola opzione possa coprire più operazioni relative allo stesso credito.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'art. 15, comma 1, debba essere letto in combinato disposto con l'art. 17, comma 1, e che il regime sostitutivo sia opzionale e subordinato a specifici presupposti soggettivi e oggettivi. Alla luce della natura agevolativa dell'imposta sostitutiva, le disposizioni vanno interpretate in modo rigoroso: ogni singola operazione menzionata nel comma 1 dell'art. 15 costituisce un autonomo evento rilevante ai fini dell'imposizione e, pertanto, l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 deve essere effettuato per ciascuna di esse. Ne consegue che, in assenza di una specifica opzione per una determinata operazione, continuano ad applicarsi gli ordinari tributi (imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali, tasse sulle concessioni governative). La pretesa del ricorrente che una sola opzione potesse coprire più operazioni è stata quindi respinta.
Norme richiamate
L'art. 15 elenca le "operazioni di credito a medio e lungo termine" che possono essere assoggettate al regime sostitutivo; ogni operazione elencata rappresenta un evento autonomo rilevante ai fini impositivi.
L'art. 17 disciplina l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva; dopo le modifiche del d.l. n. 145/2013 l'esercizio dell'opzione è rimesso alla scelta dei contraenti e deve essere esercitato specificamente per ciascuna operazione a cui si intende estendere il regime agevolativo.
Massime di principio
- Il regime sostitutivo è un'agevolazione opzionale e, data la sua natura vantaggiosa, le norme che lo prevedono vanno interpretate restrittivamente.
- Ogni singola operazione indicata nell'art. 15, comma 1, rappresenta un autonomo presupposto impositivo: modifiche, surroghe, estinzioni, frazionamenti e simili non sono automaticamente coperte da una precedente opzione.
- Per ottenere l'imposta sostitutiva occorre esercitare l'opzione prevista dall'art. 17 per ciascuna operazione per la quale si intende usufruire del regime; l'assenza di opzione per una specifica operazione determina l'applicazione dei tributi ordinari.
- Le parti interessate devono adottare una condotta documentale e amministrativa precisa: indicare l'opzione quando richiesta, conservare documentazione comprovante l'esercizio dell'opzione e distinguere chiaramente le varie operazioni sullo stesso credito.
- Prima di esercitare l'opzione conviene valutare caso per caso la convenienza economica, tenendo conto degli effetti fiscali immediati e successivi (es. su imposte ipotecarie/ catastali e sul costo complessivo del finanziamento).
- In situazioni analoghe, in caso di dubbio o di modifiche successive all'operazione iniziale, è prudente ripetere o ribadire l'opzione per evitare contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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