Sentenza del 25/06/2021 n. 3262 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Proventi derivanti da attività illecite - Redditi diversi - Procedimento penale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione da parte dell'Amministrazione senza dover attendere la sentenza penale irrevocabile; i proventi sono stati ascritti alla categoria residuale dei "redditi diversi" ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 537/1993 in combinato disposto con l'art. 36, comma 34-bis, del d.l. 233/2006
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'Amministrazione ha recuperato a tassazione proventi ritenuti derivanti da attività illecite; il contribuente ha contestato la legittimità di tale recupero sostenendo che fosse necessario attendere la conclusione con sentenza passata in giudicato del procedimento penale relativo ai medesimi fatti
Norme richiamate
d.lgs. 537/1993, art. 14, comma 4
consente l'assoggettamento a tassazione dei proventi derivanti da attività illecite classificandoli come redditi diversi; non richiede, per l'efficacia dell'accertamento fiscale, la sentenza penale passata in giudicato
D.L. 233/2006, art. 36, comma 34-bis
integra il quadro normativo consentendo all'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento e al recupero fiscale dei proventi illeciti senza necessità di attendere l'esito definitivo del processo penale
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento e alla tassazione dei proventi ritenuti derivanti da attività illecite anche prima della sentenza penale definitiva; la rilevanza penale dei fatti non blocca automaticamente l'azione amministrativa fiscale
- Tali proventi devono essere qualificati come "redditi diversi" ai fini fiscali quando non rientrano nelle specifiche categorie reddituali, permettendo il recupero a tassazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 537/1993
- La separazione tra procedimento penale e procedimento amministrativo fiscale implica che l'assenza di una condanna penale non impedisce né annulla in partenza l'accertamento fiscale, benché evidenze probatorie forti rimangano necessarie per sostenere l'accertamento
- Il contribuente può comunque impugnare l'atto impositivo davanti alle sedi competenti fornendo elementi probatori che contrastino la qualificazione e l'esistenza dei proventi come derivanti da attività illecite; la valutazione della prova resta centrale
- In situazioni analoghe va valutata con attenzione la prova raccolta dall'Amministrazione per evitare ingiustificati pregiudizi al contribuente, ma il principio è che la fiscalità non è sospesa in attesa dell'esito penale
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