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Sentenza

Sentenza del 25/06/2021 n. 3262 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Proventi derivanti da attività illecite - Redditi diversi - Procedimento penale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha ritenuto legittimo il recupero a tassazione da parte dell'Amministrazione senza dover attendere la sentenza penale irrevocabile; i proventi sono stati ascritti alla categoria residuale dei "redditi diversi" ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 537/1993 in combinato disposto con l'art. 36, comma 34-bis, del d.l. 233/2006

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

l'Amministrazione ha recuperato a tassazione proventi ritenuti derivanti da attività illecite; il contribuente ha contestato la legittimità di tale recupero sostenendo che fosse necessario attendere la conclusione con sentenza passata in giudicato del procedimento penale relativo ai medesimi fatti

Norme richiamate

  • d.lgs. 537/1993, art. 14, comma 4

    consente l'assoggettamento a tassazione dei proventi derivanti da attività illecite classificandoli come redditi diversi; non richiede, per l'efficacia dell'accertamento fiscale, la sentenza penale passata in giudicato

  • D.L. 233/2006, art. 36, comma 34-bis

    integra il quadro normativo consentendo all'Amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento e al recupero fiscale dei proventi illeciti senza necessità di attendere l'esito definitivo del processo penale

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento e alla tassazione dei proventi ritenuti derivanti da attività illecite anche prima della sentenza penale definitiva; la rilevanza penale dei fatti non blocca automaticamente l'azione amministrativa fiscale
  • Tali proventi devono essere qualificati come "redditi diversi" ai fini fiscali quando non rientrano nelle specifiche categorie reddituali, permettendo il recupero a tassazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 537/1993
  • La separazione tra procedimento penale e procedimento amministrativo fiscale implica che l'assenza di una condanna penale non impedisce né annulla in partenza l'accertamento fiscale, benché evidenze probatorie forti rimangano necessarie per sostenere l'accertamento
  • Il contribuente può comunque impugnare l'atto impositivo davanti alle sedi competenti fornendo elementi probatori che contrastino la qualificazione e l'esistenza dei proventi come derivanti da attività illecite; la valutazione della prova resta centrale
  • In situazioni analoghe va valutata con attenzione la prova raccolta dall'Amministrazione per evitare ingiustificati pregiudizi al contribuente, ma il principio è che la fiscalità non è sospesa in attesa dell'esito penale

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