Cassazione Civile, Ordinanza n. 34637/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2010 e 2011, recuperando compensi ritenuti non dichiarati e costi non deducibili ai fini IRPEF e addizionali, IVA e IRAP. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti alla CTP, che aveva rigettato i ricorsi. In appello, la CTR del Lazio aveva riunito i giudizi e dichiarato entrambi i gravami inammissibili per tardività. In cassazione il contribuente ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, dell'art. 1 l. n. 742/1969, degli artt. 38, 49 e 51 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che il termine per impugnare dovesse ritenersi ulteriormente prorogato per effetto della sospensione speciale prevista dalla normativa sul contenzioso tributario, oltre alla sospensione feriale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale, ma è stato ritenuto inammissibile per difetto di soccombenza, poiché la declaratoria di inammissibilità degli appelli del contribuente escludeva un interesse a impugnare in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso principale manifestamente infondato. Ha corretto la motivazione della CTR affermando che la sospensione straordinaria di nove mesi prevista dall'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 non è cumulabile con la sospensione feriale dei termini quando i rispettivi periodi coincidono o si sovrappongono. Poiché le sentenze di primo grado erano state depositate il 12 novembre 2018, il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. scadeva il 12 maggio 2019 e, applicata la sola sospensione speciale, al 12 febbraio 2020; gli appelli proposti il 9 marzo 2020 erano quindi tardivi. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile per difetto di soccombenza e interesse. Il giudizio di legittimità si è chiuso con rigetto del ricorso principale, inammissibilità dell'incidentale e compensazione integrale delle spese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contribuente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018
La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista per il contenzioso tributario non è cumulabile con la sospensione feriale quando i periodi si sovrappongono o coincidono.
art. 1 l. n. 742/1969
La sospensione feriale dei termini processuali opera nei limiti della sua compatibilità con la sospensione speciale; non si aggiunge a quest'ultima se vi è sovrapposizione temporale.
art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014
È richiamato quale norma che ha novellato il testo dell'art. 1 l. n. 742/1969, incidendo sulla disciplina della sospensione feriale.
artt. 38, 49 e 51 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dal ricorrente a sostegno dell'errore sulla tempestività dell'appello nel processo tributario.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione decorre dal deposito della sentenza e, nel caso concreto, scadeva prima dell'applicazione della sola sospensione speciale.
art. 380-bis c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e per la memoria del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non trova applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una norma speciale non si cumula con la sospensione feriale quando i periodi di efficacia si sovrappongono, dovendosi evitare una duplicazione del beneficio temporale.
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. va calcolato sul deposito della sentenza di primo grado e poi coordinato con l'eventuale sospensione speciale applicabile, senza aggiungere ulteriori sospensioni per il medesimo arco temporale già coperto.
- Il ricorso incidentale è inammissibile se la parte che lo propone non è soccombente e quindi non ha interesse processuale ad impugnare.
- Quando l'impugnazione è proposta oltre il termine così ricalcolato, la declaratoria di inammissibilità per tardività è corretta.
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