Cassazione Penale, Sentenza n. 19367/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava: (I) violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il significativo decorso del tempo dall'epoca dei fatti avrebbe attenuato o escluso la pericolosità, senza pericolo di fuga o di inquinamento probatorio; (II) violazione di legge in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, lamentando mancanza di motivazione nella scelta della misura meno afflittiva e impossibilità di collocare temporalmente e territorialmente i fatti per carenza di data/luogo (vizio dell'imputazione); inoltre si contestava la valutazione delle intercettazioni relative alla cosiddetta "droga parlata" e la credibilità del collaboratore deceduto D'Agostino.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure costituiscono mera ricomposizione di valutazioni di merito e non un effettivo confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Ha ritenuto corretta e logicamente motivata la valutazione del Tribunale che, alla luce della natura e delle modalità del traffico di stupefacenti, ha riscontrato un pericolo concreto e attuale di reiterazione non escluso dal decorso del tempo. Ha inoltre considerato adeguata e proporzionata la scelta degli arresti domiciliari con controllo elettronico (misura meno afflittiva rispetto alla detenzione in carcere), motivata con riferimento alla gravità dei fatti, alla personalità dell'indagato, alla sua età e alle modalità concrete della condotta. Le censure sulla indeterminatezza spazio-temporale dell'imputazione e sulla qualità della droga sono state ritenute non idonee a incidere sulla tenuta logica della motivazione cautelare. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende e ha disposto la trasmissione degli atti per gli adempimenti di cui all'art. 28 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Norma che definisce le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione). La Corte ha interpretato che la verifica in Cassazione è limitata alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-argomentativa della motivazione sulla sussistenza di tali esigenze, senza poter rivalutare autonomamente gli elementi di fatto.
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina i criteri per la scelta della misura cautelare. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato i criteri di adeguatezza e proporzionalità nella scelta degli arresti domiciliari con controllo elettronico come misura meno afflittiva rispetto alla detenzione.
art. 606 cod. proc. pen.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha applicato autonomamente il principio per cui le censure che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti non integrano i motivi di legittimità, rendendo il ricorso inammissibile.
art. 28 cod. proc. pen.
Norma che dispone gli adempimenti per l'esecuzione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi.
Corte costituzionale, sent. n.186/2000
Corte cost., sent. n.186/2000
Richiamata sul punto della responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha rilevato che non sussiste assenza di colpa che giustifichi diversa statuizione sulla sanzione per il ricorrente.
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n.27866/2019; Sez. F, n.47748/2014)
Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019 (Mazzelli); Sez. F, n.47748 del 11/08/2014 (Contarini)
Precedenti richiamati per il principio secondo cui il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-argomentativa, escludendo la rinnovazione del giudizio di merito.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sedi di rinnovazione del giudizio di merito: per impugnare con successo una decisione cautelare occorre dimostrare un vizio di legge o una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non semplicemente proporre una diversa valutazione dei fatti.
- Il mero decorso del tempo tra i fatti e la richiesta della misura cautelare non è, di per sé, idoneo ad escludere le esigenze cautelari: il giudice deve valutare la persistenza della pericolosità in relazione alla natura e al contesto del reato e agli elementi investigativi specifici.
- La proporzionalità della misura cautelare può giustificare l'applicazione di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) rispetto alla detenzione in carcere se adeguatamente motivate con riferimento a gravità del fatto, personalità dell'indagato e modalità della condotta.
- Le contestazioni sulla genericità spazio-temporale dell'imputazione incidono solo se dimostrano che la mancanza di specificità ha effettivamente pregiudicato la tenuta logica della motivazione cautelare; altrimenti non sono sufficienti a infirmare la misura.
- Per contestare le valutazioni probatorie (es. affidabilità di collaboratori o interpretazione di "droga parlata") occorre indicare elementi specifici che dimostrino l'errore valutativo o la manifesta illogicità, altrimenti si cade nella mera alternativa valutativa non sindacabile in Cassazione.
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