Sentenza n. 818/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, n. 60/2024 del 16 gennaio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, n. 60/2024 del 16 gennaio 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.617,27, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dalle singole scadenze mensili fino al soddisfo. Ha dedotto l'omessa esecuzione della pronuncia e chiesto che fosse ordinato all'amministrazione di adempiere entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo accertata la mancata esecuzione della sentenza e non emergendo elementi ostativi prospettati dall'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza del Tribunale di Nola entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, oppure un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato, incaricandolo di eseguire sia la sentenza del giudice ordinario sia la pronuncia sulle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.000, oltre accessori di legge, per le spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente per dichiarato anticipo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante una condanna al pagamento di somme a carico di una pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione intimata non dimostra l'avvenuta esecuzione né indica elementi ostativi, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e predisporre contestualmente la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione inottemperante o in un funzionario da questi delegato, purché dotato di idonea qualificazione professionale, con il compito di dare esecuzione al giudicato e alla decisione sulle spese del giudizio di ottemperanza.
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