Cassazione Penale, Sentenza n. 663/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi principali: 1) violazione dell'art.606, comma 1 lett. b) c.p.p. e art.99 c.p. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva infraquinquennale contestata, con la tesi che la Corte d'appello avrebbe dato per scontata la recidiva in modo automatico dal certificato del casellario senza valutare gli argomenti difensivi (assenza di collegamento tra precedenti e reato attuale, valutazione della prognosi di pericolosità) e senza verificare se la reiterazione fosse effettivo indice di maggiore capacità delinquenziale; 2) violazione dell'art.606, comma 1 lett. b) c.p.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla misura dell'aumento per continuazione: la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare la misura dell'aumento applicata in continuazione e non avrebbe risposto alle censure della difesa, in violazione dell'obbligo motivazionale richiamato dalla pronuncia delle Sezioni Unite Pizzone (Sez. U, n.47127 del 24/06/2021).
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e ha confermato la valutazione di merito circa la recidiva e la maggiore capacità delinquenziale desunta dalla vita anteatta dell'imputato; ha inoltre precisato che non sussiste incompatibilità tra il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e l'applicazione della circostanza aggravante della recidiva. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte territoriale ha omesso di motivare compiutamente la misura dell'aumento per continuazione e non ha risposto alle specifiche censure della difesa, in violazione dell'obbligo motivazionale; perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla misura dell'aumento della pena a titolo di continuazione e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio su quel punto. Per il resto le condanne (reati di cui agli artt. 81 comma 2 c.p. e 73 comma 5 d.P.R. n.309/90, con recidiva infraquinquennale; pena di mesi 7 e giorni 10 di reclusione, multa e sospensione subordinata ad attività lavorativa) sono state confermate.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, codice penale
Rileva come circostanza che aumenta la pena sulla base della recidiva; la Corte ha ritenuto correttamente applicata la recidiva in presenza di precedenti pertinenti alla capacità delinquenziale dell'imputato
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norma incriminatrice sulla detenzione di stupefacenti; la condotta contestata (detenzione e occultamento di hashish e marijuana) è stata ritenuta configurabile ai sensi di tale disposizione
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Fondamento formale dei motivi di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha valutato se le censure difensive relative alla motivazione fossero fondate o meno
art. 99, codice penale
Riguarda la recidiva; la Corte ha interpretato che il riscontro del casellario e la valutazione della vita anteatta possono legittimamente portare al riconoscimento della recidiva se adeguatamente motivati
Sezioni Unite, sent. Pizzone (Sez. U, n.47127 del 24/06/2021)
Richiama l'obbligo motivazionale del giudice quando valuta questioni di pena e di applicazione di aumenti: omissioni motivazionali sulla misura dell'aumento per continuazione possono portare alla cassazione limitata del provvedimento impugnato
artt. 27, 81 e 133 codice penale; artt. 125 e 533 codice procedura penale
Norme richiamate dal ricorso a supporto di censure costituzionali e processuali sulla determinazione della pena e sul diritto alla motivazione; la Corte ha considerato i profili rilevanti ai fini della valutazione della motivazione, accogliendo la censura motivazionale relativa alla continuazione
Massime di principio
- Il riconoscimento della recidiva può essere legittimamente desunto dal certificato del casellario e dalla vita anteatta dell'imputato se la motivazione del giudice mostra il nesso tra i precedenti e la maggiore capacità delinquenziale; non è sufficiente un mero richiamo formale, ma è ammessa una valutazione prognostica sulla pericolosità.
- Il riconoscimento della recidiva non è automaticamente incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena: il beneficio presuppone una prognosi sul futuro comportamento, mentre la recidiva riguarda la capacità a delinquere dimostrata dal passato.
- Quando viene contestata la misura di un aumento per continuazione, il giudice e la corte territoriale sono obbligati a motivare specificamente la quantificazione dell'aumento e a rispondere alle censure difensive rilevanti; l'omessa motivazione su questo punto è motivo di annullamento limitato e rinvio.
- Le clausole di stile nella motivazione giudiziaria devono essere evitate: il giudice deve fornire elementi concreti che colleghino le valutazioni sulla personalità dell'imputato e sulla pericolosità sociale alle conclusioni sulla recidiva e sulle misure di pena.
- In sede di impugnazione in Cassazione, il ricorso può ottenere accoglimento parziale: la Corte puo confermare la condanna sostanziale e, tuttavia, annullare la sentenza in parte (es. quantificazione della pena) se riscontra omissioni o carenze motivazionali specifiche.
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