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Sentenza

Sentenza del 27/04/2018 n. 10194 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sostenendo: l'irregolarità o inesistenza della notifica della cartella, effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento senza relata di notifica; la mancata indicazione, nella copia ricevuta, della data di esecutività dei ruoli; la carenza di motivazione della cartella, ritenuta non sufficientemente dettagliata ai sensi dello Statuto del contribuente e della legge sul procedimento amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella può essere notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata redatta da un ufficiale notificatore. L'avviso di ricevimento garantisce l'identificazione dell'indirizzo, della data di consegna e del soggetto ricevente. È stata inoltre ritenuta sufficiente l'indicazione della data di esecutività dei ruoli risultante dalle pagine della cartella depositate in giudizio e non contestata dalla contribuente. La cartella è stata considerata adeguatamente motivata perché indicava i tributi richiesti, le ragioni della riscossione, gli omessi o carenti versamenti e gli importi dovuti, consentendo una difesa effettiva. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

    La notifica della cartella può essere effettuata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una distinta relata di notifica. La notifica si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12, comma 3, e 25, comma 2-bis

    Il ruolo e la cartella devono indicare la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Nel caso esaminato, tale requisito è stato ritenuto soddisfatto dall'indicazione della data per ciascun tributo nelle pagine della cartella prodotte in giudizio.

  • Codice di procedura civile, artt. 148 e 149

    Le regole sulla relata di notifica e sulle modalità ordinarie di notificazione non si applicano alla notificazione della cartella eseguita mediante il procedimento alternativo della raccomandata con avviso di ricevimento previsto dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 17

    Gli atti tributari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, in modo da permettere al contribuente di comprendere la richiesta e difendersi. La cartella è stata ritenuta conforme perché riportava tributi, motivazioni e somme dovute.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    L'obbligo generale di motivazione è rispettato quando l'atto consente di individuare chiaramente i presupposti e le ragioni della pretesa amministrativa.

Massime di principio

  • Una cartella di pagamento può essere notificata direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata, se l'avviso consente di verificare spedizione, indirizzo, data di ricezione e soggetto consegnatario.
  • La mancanza della relata non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica quando è stata utilizzata la modalità postale specificamente prevista dalla legge.
  • Per contestare validamente il contenuto della cartella occorre dimostrare una concreta divergenza o omissione nella copia ricevuta; la documentazione originale prodotta in giudizio può essere rilevante per verificare la completezza dell'atto.
  • La cartella è sufficientemente motivata quando identifica i tributi, le ragioni della riscossione, i periodi o versamenti contestati e gli importi richiesti, permettendo al contribuente di comprendere la pretesa e predisporre la difesa.
  • In sede di cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione materiale del contenuto della cartella, salvo specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali rilevanti.
  • La soccombenza nel giudizio tributario comporta, di regola, la condanna della parte perdente al pagamento delle spese processuali.

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