Sentenza n. 1665/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del 17 luglio 2025, notificato il 7 aprile 2026, dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il nuovo diniego dell’istanza presentata il 3 febbraio 2023, deducendo che la Questura non aveva rispettato le indicazioni contenute nelle precedenti pronunce del TAR e del Consiglio di Stato: avrebbe reiterato ragioni ostative già giudicate infondate, senza valutare i presupposti lavorativi e reddituali. Ha inoltre allegato di lavorare dal 2023 e di percepire, dal giugno 2025, una retribuzione media di circa 900 euro netti mensili, in assenza di ulteriori elementi ostativi. Ha chiesto anche il risarcimento dei danni non patrimoniali da ritardo e dalla mancata esecuzione delle precedenti decisioni, deducendo pregiudizi alla libertà di movimento, all’accesso all’assistenza sanitaria e a opportunità lavorative, oltre a stress emotivo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha annullato il diniego perché la Questura ha nuovamente fondato la decisione sull’ingresso in Italia per motivi familiari e sull’assenza di un permesso familiare da convertire, nonostante le precedenti pronunce avessero circoscritto la valutazione ai presupposti lavorativi e reddituali. La stessa Questura aveva riconosciuto nel provvedimento che il ricorrente possedeva i requisiti lavorativi e reddituali. Non risultando indicati nel diniego ulteriori impedimenti, il potere discrezionale dell’Amministrazione è stato ritenuto esaurito; gli ulteriori elementi introdotti per la prima volta nelle relazioni depositate in giudizio costituiscono motivazione postuma e non possono sostituire un nuovo provvedimento di riesame. Il TAR ha inoltre rilevato che la valutazione reddituale non può ridursi a un elenco di dati: l’assegno sociale è un criterio orientativo, non una soglia automaticamente ostativa al permesso per lavoro subordinato, e il ricorrente aveva documentato per il 2025 un reddito da lavoro dipendente di 10.222 euro, superiore all’importo annuo dell’assegno sociale indicato in 7.002,97 euro. È stato quindi ordinato alla Questura di riesaminare la posizione e rilasciare il permesso in stretta applicazione degli accertamenti e delle indicazioni della sentenza. La domanda risarcitoria è stata respinta: i danni-conseguenza allegati erano generici e non supportati da circostanze concrete o da elementi idonei a documentare i pregiudizi. Spese integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 286/1998
sotto il primo profilo, perchè l’Amministrazione si limita ad un elenco di dati reddituali senza dar conto di un’istruttoria più approfondita sulle condizioni patrimoniali e di vita dello straniero, come invece richiede l’art. 5, TUI.
La valutazione dei presupposti reddituali deve considerare in modo approfondito le condizioni patrimoniali e di vita dello straniero e non può limitarsi a un elenco di dati.
art. 60 c.p.a.
Il Collegio, preliminarmente, ritiene sussistano i presupposti per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, dopo l’avviso alle parti, ritenendone sussistenti i presupposti.
Massime di principio
- Nel riesame di un’istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quando il giudicato abbia circoscritto la valutazione ai presupposti lavorativi e reddituali, l’Amministrazione non può reiterare ragioni ostative già disattese e deve attenersi al vincolo conformativo delle pronunce.
- Il possesso di un reddito pari almeno all’assegno sociale, fuori dai casi in cui la legge lo richieda espressamente, costituisce un criterio orientativo e non una soglia rigida automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso per lavoro subordinato; la valutazione deve considerare anche le circostanze concrete di sostentamento e le condizioni patrimoniali e di vita dell’interessato.
- Gli elementi ostativi non indicati nel provvedimento impugnato non possono essere introdotti per la prima volta nelle relazioni depositate in giudizio come motivazione postuma; per valutarli l’Amministrazione deve adottare un nuovo provvedimento di riesame adeguatamente motivato.
- La reiterata condotta amministrativa contraria alle indicazioni giudiziali può, nelle circostanze eccezionali del caso, consumare la discrezionalità dell’Amministrazione e precludere ulteriori determinazioni sfavorevoli, quando abbia prodotto una insanabile frattura del rapporto di fiducia e leso l’affidamento sulla correttezza dell’azione pubblica.
- La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale richiede l’allegazione concreta dei danni-conseguenza e delle circostanze in cui si sono manifestati; deduzioni generiche relative a limitazioni personali, difficoltà di accesso a servizi o stress emotivo non sono sufficienti.
Come è indicizzato
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