Cassazione Penale, Sentenza n. 16100/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). In via preliminare deduceva l'estinzione del reato per remissione di querela presentata dalla persona offesa (Playrent s.r.l.) il 1 ottobre 2025 e ritualmente accettata dall'imputato; in via subordinata contestava la sussistenza del fatto, la motivazione della Corte d'appello sull'elemento soggettivo (anche in relazione al ruolo di amministratore di diritto) e la mancata determinazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato preliminarmente estinto il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. in quanto la remissione di querela, intervenuta durante il processo di cassazione e ritualmente accettata, comporta l'estinzione del reato. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. È stata disposta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Le questioni subordinate (violazione di legge in relazione all'art. 646 c.p., vizio di motivazione sull'elemento soggettivo e sulla determinazione della pena) sono divenute irrilevanti a seguito dell'estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 152 cod. pen.
La remissione di querela comporta l'estinzione del reato; la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 152 c.p. per dichiarare estinto il reato in corso di giudizio di cassazione
art. 646 cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato (appropriazione indebita); è stata oggetto delle censure subordinate del ricorrente, ma non esaminata nel merito per l'estinzione del reato
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limiti formali ai motivi di ricorso in cassazione richiamati nella descrizione dei motivi avanzati dal ricorrente
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella decisione con riferimento all'impossibilità di pronunce diverse dall'annullamento con rinvio; la Corte ha però proceduto all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 e succ.)
La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate
Principio consolidato applicato per dichiarare estinto il reato e annullare la sentenza senza rinvio
Massime di principio
- La remissione di querela presentata dalla persona offesa durante il giudizio di cassazione e accettata dall'imputato estingue il reato: il giudice di legittimità deve rilevarla d'ufficio e dichiarare l'estinzione, anche se il ricorso presenta profili di inammissibilità.
- Se il reato si estingue per remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso, le questioni sostanziali subordinate (violazione di legge, vizi di motivazione, determinazione della pena) diventano irrilevanti e non sono esaminate nel merito.
- La remissione deve essere formale e tempestiva e la sua accettazione da parte dell'imputato deve risultare in modo rituale per produrre l'effetto estintivo; in assenza di tali requisiti l'estinzione potrebbe non trovare applicazione.
- L'estinzione del reato per remissione non impedisce comunque l'addebitazione delle spese processuali all'imputato, salvo diversi accordi o valutazioni del giudice.
- Nei casi in cui la remissione sopravvenga, chi valuta la strategia difensiva deve considerare che i motivi di impugnazione subordinati potrebbero non essere più utili; tuttavia, è prudente mantenerli formulati in via subordinata qualora la remissione non fosse valida o non accettata.
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