Cassazione Penale, Sentenza n. 26283/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per furto di energia elettrica ai danni della persona offesa, realizzato mediante collegamento abusivo a una presa di corrente di pertinenza del suo contatore, poi riattivato all’insaputa della stessa dopo una precedente disattivazione. La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha eliminato alcune statuizioni sulla sospensione condizionale e ha revocato un precedente beneficio, confermando il resto. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) ha contestato l’affermazione di responsabilità, lamentando che la prova si fondasse quasi solo sulle dichiarazioni della persona offesa e del marito, senza adeguati riscontri oggettivi; 2) ha dedotto la violazione delle norme sugli accertamenti tecnici della polizia giudiziaria, sostenendo che l’esperimento pratico sul funzionamento della presa elettrica avrebbe avuto natura di accertamento tecnico irripetibile compiuto senza contraddittorio tecnico e senza le garanzie difensive; 3) ha censurato la qualificazione del fatto e l’aggravante del mezzo fraudolento, negando la prova della riattivazione abusiva e della possibilità materiale di intervenire sull’impianto altrui; 4) ha contestato il riconoscimento della continuazione, sostenendo che non fossero stati accertati episodi ulteriori rispetto a quello del sopralluogo; 5) ha criticato il giudizio di recidiva, ritenuto stereotipato; 6) ha censurato il diniego della particolare tenuità del fatto, lamentando che non fossero stati dimostrati danno concreto, serialità e abitualità ostativa; 7) ha contestato il trattamento sanzionatorio e il diniego delle pene sostitutive; 8) ha infine impugnato la revoca della sospensione condizionale della pena, ritenendo erronea la ricostruzione delle date e dei presupposti di legge. Il ricorso è stato respinto integralmente, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il settimo motivo perché generici e manifestamente infondati; ha dichiarato non consentito il secondo motivo perché non devoluto con specificità in appello; ha respinto nel merito il quarto, il quinto, il sesto e l’ottavo motivo. In particolare, ha confermato la tenuta della doppia conforme di merito sulla responsabilità per il furto di energia elettrica, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e del convivente, i riscontri operativi dei carabinieri e l’esperimento sul phon, ha ritenuto corretta l’aggravante del mezzo fraudolento, ha confermato la continuazione per la pluralità di prelievi abusivi, ha giudicato legittimo il riconoscimento della recidiva, il diniego dell’art. 131-bis c.p., la quantificazione della pena e la mancata concessione delle pene sostitutive, e ha ritenuto corretta la revoca della sospensione condizionale nei limiti e secondo i presupposti indicati dall’art. 168 c.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-bis, c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mancanza di correlazione li rende inammissibili.
art. 359 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per sostenere che l’attività della polizia giudiziaria avesse natura di accertamento tecnico; la Corte esclude l’accoglimento della censura perché non devoluta specificamente in appello.
art. 360 c.p.p.
Richiamato dalla difesa per lamentare la mancata attivazione delle garanzie del contraddittorio tecnico; la Corte ritiene il motivo non deducibile in cassazione perché nuovo.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva del caso concreto, degli indici di offesa, occasionalità e grado di colpevolezza, ed è esclusa dal comportamento abituale e da condotte pregresse della stessa indole.
art. 133 c.p.
Usato per valutare la congruità della pena e la prognosi negativa sulle pene sostitutive, con riferimento a intensità del dolo, insidiosità della condotta, personalità e precedenti.
art. 164 c.p.
Richiamato per individuare i limiti di concessione della sospensione condizionale e il presupposto della sua revoca automatica.
art. 168 c.p.
La revoca di diritto della sospensione condizionale richiede che, nei termini di legge, intervenga una condanna per reato anteriormente commesso divenuta irrevocabile nel periodo rilevante; il giudice deve verificare le date di irrevocabilità delle sentenze.
art. 163 c.p.
Indicato come parametro dei limiti di durata della sospensione condizionale e del periodo di prova rilevante per la revoca.
art. 192 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito come norma, ma la Corte valorizza la valutazione complessiva della prova dichiarativa e dei riscontri secondo i criteri di merito.
art. 606 c.p.p.
Richiamato per i limiti di deducibilità in cassazione delle questioni non devolute in appello e dei vizi motivazionali.
art. 640-bis c.p.
Non citato nel testo fornito.
art. 545-bis c.p.p.
Le pene sostitutive sono rimesse alla discrezionalità del giudice, che deve valutarne l’idoneità rieducativa e la prevenzione del rischio di reati, potendo negarle in presenza di una prognosi sfavorevole.
art. 58 l. 689/1981
Il giudice, tenuti presenti i criteri dell’art. 133 c.p., può applicare le pene sostitutive se più idonee alla rieducazione e alla prevenzione; non può applicarle se vi sono fondati motivi per ritenere inadempiute le prescrizioni.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme di merito, la sentenza di appello può essere letta congiuntamente a quella di primo grado; in cassazione non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La prova della responsabilità può essere legittimamente fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, purché coerenti, precise e dettagliate e corroborate da riscontri anche non pienamente documentali.
- L’accertamento pratico della funzionalità di un collegamento elettrico può costituire un riscontro idoneo della manomissione o del prelievo abusivo, quando consenta di ricostruire il nesso tra la presa e l’utenza della persona offesa.
- Integra il furto aggravato dal mezzo fraudolento qualsiasi artificio o espediente connotato da insidiosità e idoneo a sorprendere la volontà del detentore e a vanificare le difese apprestate sul bene.
- La continuazione può essere riconosciuta anche in presenza di plurimi prelievi abusivi analoghi, ricostruiti attraverso le dichiarazioni della persona offesa e gli elementi del contesto fattuale.
- La recidiva può essere motivatamente riconosciuta valorizzando precedenti specifici e la persistente inclinazione a commettere reati analoghi; il relativo interesse ad impugnare esiste anche se non vi è un aumento di pena immediato.
- La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione concreta di offesa, occasionalità e colpevolezza; è incompatibile con condotte abituali o con la presenza di più precedenti della stessa indole o analoghi.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o motivazione illogica; la scelta di una pena al di sotto del medio edittale, sorretta da criteri ex art. 133 c.p., è normalmente insindacabile.
- Le pene sostitutive non sono dovute, ma affidate alla discrezionalità del giudice, che può negarle quando la personalità del reo e le modalità del fatto rendano sfavorevole la prognosi di adempimento delle prescrizioni e di prevenzione di nuovi reati.
- La revoca della sospensione condizionale richiede la verifica rigorosa delle date di irrevocabilità delle condanne e del momento in cui la causa ostativa si è effettivamente perfezionata, non bastando un generico richiamo a illegittimità originarie.
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