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Sentenza

Sentenza n. 343/2026 - Venezia, Sezione 4

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 514/2024, pubblicata in data 17 settembre 2024, emessa dal Tribunale di Verona nella persona del Giudice, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona n. 514/2024, relativa al pagamento di una somma dovuta per carta docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 514/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata il 17 settembre 2024 e passata in giudicato, che riconosceva in suo favore un credito nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che l'Amministrazione aveva provveduto al pagamento della somma dovuta, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria azionata in ottemperanza era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto nelle more del giudizio. Le spese sono state dichiarate non ripetibili nei confronti del Ministero. Il Collegio ha ritenuto equo tale esito in considerazione delle obiettive difficoltà organizzative del Ministero nel fronteggiare l'elevato numero di ricorsi, sia di cognizione sia esecutivi, concernenti la carta docente. La sentenza ordina all'autorità amministrativa di eseguire il provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente mediante l'esecuzione del giudicato durante il processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio di ottemperanza non comporta necessariamente la condanna dell'Amministrazione alle spese, qualora ricorrano specifiche ragioni di equità, anche connesse a obiettive difficoltà organizzative dell'Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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