Cassazione Civile, Ordinanza n. 13416/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Novara ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. c), del testo unico immigrazione, dopo la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione ritenendo decisiva la successiva formalizzazione di un contratto di convivenza con cittadina italiana, reputandola idonea a incidere sulla condizione giuridica dello straniero e richiamando l’art. 19, comma 2, lett. c), TUI. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, TUI, degli artt. 4 e 13, comma 1, lett. b), del DPR 223/1989 e dell’art. 15 del DPR 349/1999. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe erroneamente valorizzato un contratto di convivenza formalizzato in assenza dei presupposti di legge e comunque dopo la revoca del titolo di soggiorno; avrebbe inoltre omesso di verificare l’effettività della convivenza, l’eventuale domanda di titolo di soggiorno per convivenza di fatto e, soprattutto, di compiere il necessario bilanciamento tra i vincoli familiari dedotti e l’interesse pubblico alla sicurezza, alla luce della pericolosità sociale desumibile da numerosi precedenti penali, misure di prevenzione e provvedimenti di polizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha osservato che, in tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), TUI, il giudice deve accertare in concreto e in attualità la pericolosità sociale dello straniero, considerando la sua personalità nel complesso, e deve altresì valutare effettivamente i vincoli familiari, la durata del soggiorno e i legami con il Paese d’origine, mediante un bilanciamento caso per caso. Nel caso concreto, il Giudice di pace si era limitato a richiamare in modo generico la convivenza e il contratto di convivenza, senza verificare l’effettività del rapporto né svolgere il richiesto bilanciamento con le esigenze di sicurezza pubblica, a fronte dei numerosi precedenti penali e provvedimenti di prevenzione indicati dall’Amministrazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Novara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
L’espulsione per pericolosità sociale richiede una valutazione concreta e attuale della pericolosità dello straniero, da compiersi considerando complessivamente la sua personalità e la sua condotta di vita.
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998
Il divieto di espulsione fondato sui vincoli familiari presuppone legami effettivi e non può essere affermato sulla sola base di una formalizzazione documentale successiva al provvedimento espulsivo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le censure del ricorso sono state formulate per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 4, DPR 223/1989
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina anagrafica della convivenza, quale parametro per contestare la validità del contratto di convivenza valorizzato dal giudice di pace.
art. 13, comma 1, lett. b), DPR 223/1989
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la convivenza rilevante deve risultare secondo i presupposti anagrafici previsti dalla normativa.
art. 15, DPR 349/1999
Richiamato dalla ricorrente come disciplina regolamentare rilevante ai fini della verifica dei presupposti del soggiorno e della convivenza di fatto.
art. 8 CEDU
La tutela dei legami familiari deve essere letta in coerenza con il diritto al rispetto della vita familiare e con un’interpretazione costituzionalmente orientata.
dir. 2008/115/CE
La valutazione dei presupposti espulsivi deve essere effettuata caso per caso e in coerenza con la direttiva sul rimpatrio.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’espulsione dello straniero per pericolosità sociale il giudice deve compiere una valutazione concreta e attuale, fondata sull’esame complessivo della personalità e della condotta di vita, senza arrestarsi alla mera elencazione dei precedenti penali.
- La presenza di vincoli familiari o di convivenza non esonera il giudice dal bilanciamento con l’interesse pubblico alla sicurezza: occorre verificare l’effettività del legame e ponderarlo con la pericolosità sociale in modo specifico e non apodittico.
- La tutela dei legami familiari rilevanti in materia di immigrazione presuppone rapporti effettivi, non potendo la sola formalizzazione documentale, specie se successiva al decreto espulsivo, fondare automaticamente il divieto di allontanamento.
- Il giudice di merito, quando esamina l’opposizione a un decreto di espulsione, deve motivare espressamente sul rapporto tra i fatti concreti allegati dallo straniero e le ragioni di ordine pubblico e sicurezza poste a base del provvedimento amministrativo.
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