Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05842/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro emesso nei confronti di una società in relazione a due operazioni collegate: la costituzione di una società unipersonale con conferimento di un ramo d'azienda e, successivamente, la cessione dell'intera partecipazione della società conferitaria a un altro soggetto societario. L'Ufficio ha ritenuto che, per contiguità temporale e per la finalità economica complessiva, le operazioni realizzassero in sostanza un trasferimento di ramo d'azienda, con conseguente riqualificazione ai fini dell'imposta di registro e applicazione dell'aliquota del 3% con interessi e sanzioni. La CTR ha accolto l'appello della contribuente, escludendo che fosse consentito valorizzare atti diversi da quello presentato alla registrazione e negando la ricorrenza di un indebito vantaggio fiscale; l'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 20 TUR, assumendo che la norma imponesse di guardare all'operazione economica nella sua interezza e non al solo singolo atto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'art. 20 TUR, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, nella formulazione applicabile, la riqualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro può avvenire solo con riferimento al contenuto intrinseco del singolo atto da registrare, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati. Ha inoltre osservato che operazioni strutturate mediante conferimento d'azienda seguito da cessione delle partecipazioni della società conferitaria non sono, di per sé, riqualificabili come cessione d'azienda né integrano automaticamente un indebito vantaggio fiscale, salvo ulteriori passaggi che rivelino una diversa volontà negoziale. La sentenza impugnata si era conformata a tali principi; di conseguenza, il ricorso è stato respinto e l'Agenzia è stata condannata alle spese di lite. La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per la natura pubblica dell'Amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986

    La riqualificazione ai fini dell'imposta di registro è limitata al contenuto intrinseco del singolo atto presentato per la registrazione, senza valorizzare atti collegati o elementi extratestuali.

  • art. 1, comma 87, L. n. 205 del 2017

    La modifica dell'art. 20 TUR viene considerata nella formulazione successiva, rilevante per la delimitazione del potere di riqualificazione dell'Amministrazione.

  • art. 1, comma 1084, L. n. 145 del 2018

    È richiamato quale norma che ha fornito interpretazione autentica dell'art. 20 TUR.

  • art. 10-bis L. n. 212 del 2000

    La CTR non ha ritenuto necessario l'esame dei presupposti dell'abuso del diritto, avendo escluso in radice l'indebito vantaggio fiscale.

  • art. 23 TUR

    La CTR ha ritenuto che l'operazione non contrastasse con i principi richiamati dalla norma.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è stato dedotto come violazione di legge in tema di corretta interpretazione dell'art. 20 TUR.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non è applicato perché la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto da parte dell'Amministrazione deve essere operata avendo riguardo al solo contenuto giuridico dell'atto sottoposto a registrazione, e non all'operazione economica complessiva risultante da una pluralità di atti collegati.
  • Gli elementi extratestuali e gli atti successivi o collegati non possono essere utilizzati per attribuire all'atto una causa o un effetto giuridico diversi da quelli desumibili dalle sue clausole e dal suo contenuto negoziale.
  • Le operazioni di conferimento d'azienda seguito da cessione delle partecipazioni della società conferitaria non sono automaticamente riqualificabili come cessione d'azienda, salvo che ulteriori passaggi negoziali rendano palese una diversa e unitaria volontà di trasferire direttamente il compendio aziendale.
  • Quando la decisione di merito si conforma al corretto perimetro dell'art. 20 TUR come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il ricorso per cassazione che pretenda una valutazione dell'operazione economica complessiva è infondato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.