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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-265/25

Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 27 febbraio 2026. — IW contro Commissione europea e Agenzia europea per i medicinali. — Ricorso per risarcimento danni – Salute – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano COVID-19 Vaccine AstraZeneca – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità manifesta. — Causa T-265/25

Giurisprudenza europea62025TO0265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come manifestamente irricevibile il ricorso di IW volto a ottenere il risarcimento dei danni che ella attribuiva all’autorizzazione e alla gestione del vaccino COVID-19 Vaccine AstraZeneca. La pronuncia si fonda sull’inosservanza dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, poiché il ricorso non individuava con sufficiente precisione gli illeciti imputati alla Commissione e all’EMA. Il Tribunale ha quindi ritenuto superfluo esaminare il merito o le ulteriori condizioni della responsabilità extracontrattuale.

Ricorso risarcitorio ex articolo 268 TFUE contro Commissione ed EMA relativo alla presunta illiceità dell’autorizzazione del vaccino COVID-19 Vaccine AstraZeneca e alla mancata trasparenza negli accordi di fornitura, respinto per manifesta irricevibilità per carenza di chiarezza e precisione dell’atto introduttivo.

La questione giuridica

Se un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell’Unione sia ricevibile quando l’atto introduttivo non individua con sufficiente chiarezza e precisione la condotta illecita imputata alla Commissione e all’EMA, non indica la norma UE asseritamente violata né struttura in modo comprensibile il nesso tra condotta, danno e pretesa risarcitoria; e, in particolare, se possano essere sanate in replica le carenze originarie del ricorso.

Principio di diritto

Un ricorso risarcitorio contro istituzioni o agenzie dell’Unione è manifestamente irricevibile quando l’atto introduttivo non espone in modo coerente, chiaro e preciso i fatti e i motivi sui quali si fonda, non identifica la specifica condotta asseritamente illecita, non indica la norma giuridica violata e non consente al convenuto di difendersi né al Tribunale di esercitare il controllo giurisdizionale; tali lacune non possono essere colmate ex post con argomenti sviluppati nella replica o con rinvii agli allegati.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 726/2004
  • Decisione di esecuzione C(2021) 698 final

Ricorso per risarcimento danni relativo al vaccino COVID-19 Vaccine AstraZeneca

L’ordinanza riguarda un ricorso per responsabilità extracontrattuale proposto dinanzi al Tribunale dall’archiviazione per manifesta irricevibilità. La vicenda nasce dalla domanda di risarcimento presentata da una cittadina italiana nei confronti della Commissione europea e dell’EMA in relazione alla procedura di autorizzazione e alla gestione del medicinale COVID-19 Vaccine AstraZeneca.

Fatti e procedimento

Il 29 gennaio 2021 il comitato per i medicinali per uso umano dell’EMA ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata del vaccino. In esito a tale parere, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione C(2021) 698 final, del 29 gennaio 2021, concedendo l’autorizzazione condizionata ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. Nel marzo 2021 la ricorrente ha ricevuto una dose del vaccino; tra marzo e aprile 2021 ha subito un ricovero per occlusione e stenosi della carotide sinistra con infarto cerebrale ischemico, seguito da ulteriori complicanze e da un intervento chirurgico. Successivamente, l’INPS le ha riconosciuto un’invalidità del 100%.

Domande della ricorrente

La ricorrente, agendo ai sensi dell’articolo 268 TFUE e invocando la responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, chiedeva la condanna della Commissione e dell’EMA al pagamento di EUR 1 000 000, o di altra somma determinata dal Tribunale, a titolo di danno materiale, fisico e psichico. Le convenute chiedevano il rigetto del ricorso; l’EMA chiedeva inoltre che fosse dichiarato manifestamente irricevibile.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale si è concentrato sulla ricevibilità dell’atto introduttivo alla luce dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. In particolare, ha verificato se il ricorso contenesse in modo sufficientemente chiaro e preciso:

  • l’oggetto della controversia;
  • i motivi e gli argomenti dedotti;
  • l’esposizione sommaria dei motivi;
  • l’indicazione del comportamento contestato alle istituzioni;
  • la spiegazione del nesso causale tra condotta e danno;
  • il carattere e l’entità del danno asserito.

Normativa e criteri di ricevibilità

Il Tribunale richiama l’articolo 126 del regolamento di procedura, che consente di statuire con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente irricevibile. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui l’atto introduttivo deve consentire alla parte convenuta di predisporre la difesa e al giudice di pronunciarsi senza ulteriori informazioni. Gli allegati hanno funzione solo probatoria e strumentale e non possono supplire all’assenza di una struttura minima del ricorso.

Ragionamento sulla presunta illiceità della procedura di autorizzazione

La ricorrente addebitava alla Commissione e all’EMA di avere autorizzato il vaccino senza una previa verifica adeguata della composizione e degli effetti collaterali, in particolare dei rischi trombotici, e lamentava che il foglietto illustrativo non menzionasse tali rischi. Il Tribunale rileva che la ricorrente non indica alcuna norma giuridica che avrebbe conferito diritti soggettivi e che sarebbe stata violata nel procedimento di autorizzazione. La sola affermazione che il danno subito dopo la vaccinazione proverebbe l’esistenza di mancanze istituzionali è giudicata insufficiente a identificare un illecito idoneo a fondare la responsabilità dell’Unione. Per questo motivo, questo primo profilo di illiceità è dichiarato irricevibile.

Ragionamento sulla presunta violazione degli obblighi di trasparenza

Quanto al secondo profilo, la ricorrente evocava in termini generali una violazione degli obblighi di trasparenza nella stipula dei contratti di fornitura dei vaccini, con riferimento agli accordi preliminari di acquisto conclusi dalla Commissione. Il Tribunale osserva che tale censura è confusa e poco comprensibile: mancano una base giuridica precisa, richiami giurisprudenziali pertinenti e una spiegazione del contenuto e dell’estensione degli asseriti obblighi di trasparenza. I riferimenti a precedenti in materia di accesso del pubblico ai documenti e alle clausole di esonero da responsabilità non chiariscono in che modo la Commissione avrebbe violato obblighi giuridici specifici. Anche questo secondo profilo è quindi dichiarato irricevibile.

Irrilevanza delle difese sviluppate in replica

Il Tribunale respinge l’argomento della ricorrente secondo cui l’articolo 76, lettera d), non richiederebbe una prova definitiva del fondamento della domanda: il problema non era la prova del merito, ma la mancanza dei requisiti formali minimi del ricorso. Parimenti, i motivi e gli argomenti aggiunti in replica non possono sanare le carenze originarie dell’atto introduttivo, pena svuotare di contenuto l’articolo 76, lettera d).

Decisione e spese

Constatata l’inosservanza dei requisiti di chiarezza e precisione relativi alla condotta contestata alle istituzioni, il Tribunale non esamina le ulteriori condizioni della responsabilità extracontrattuale, come il nesso causale e il danno. Il ricorso è quindi respinto in quanto manifestamente irricevibile, senza pronunciarsi specificamente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EMA. La ricorrente, rimasta soccombente, è condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principio affermato

In un’azione di risarcimento dinanzi al giudice dell’Unione, la parte attrice deve indicare con precisione il comportamento illecito contestato, la norma violata, il nesso causale e gli elementi essenziali del danno; in difetto, il ricorso è manifestamente irricevibile e non può essere “corretto” successivamente con la replica o con gli allegati.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unionemedicinali per uso umanoautorizzazione all'immissione in commerciotrasparenza amministrativacontenzioso risarcitorio

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