Cassazione Penale, Sentenza n. 25777/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 34 (comma 2-bis) e all'art. 37 c.p.p., sostenendo che il GUP Dott.ssa Giani fosse incompatibile perché, in qualità di GIP, aveva già emesso un'ordinanza cautelare (misura n. 39/2023 nei confronti del coimputato Bruzzaniti Bartolo) relativa agli stessi fatti contestati ai capi 9) e 10) (art. 73 d.P.R. 309/1990). Secondo il ricorrente tale precedente valutazione cautelare avrebbe implicato una valutazione pregiudizievole della gravità indiziaria e, quindi, l'incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p., anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale richiamate (n. 131/1996 e n. 155/1996).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 34 c.p.p. e le pronunce costituzionali richiamate presuppongano che il giudice abbia svolto funzioni giurisdizionali sulla medesima "regiudicanda" intesa come identico fatto storico; non basta una precedente pronuncia su fatti "simili" o su posizioni di altri concorrenti. Le cause d'incompatibilità vanno interpretate restrittivamente e richiedono una identità contenutistica dell'oggetto del giudizio. Nel caso concreto la condotta imputata a Fazio è risultata scindibile da quella contestata a Bruzzaniti e il ricorrente non ha allegato elementi comuni tali da dimostrare l'identità della regiudicanda o un pregiudizio concreto alla imparzialità del giudice. Perciò il rigetto dell'istanza di ricusazione deciso dalla Corte d'appello è stato confermato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza depositata il 26/03/2024.
Norme richiamate
art. 606, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato come motivo di cassazione proposto dal ricorrente; indicazione formale del vizio dedotto nel ricorso per cassazione.
art. 34 cod. proc. pen.
Norma sulle cause di incompatibilità del giudice. La Corte interpreta la norma nel senso che l'incompatibilità si verifica quando il giudice ha già svolto funzioni giurisdizionali concernenti l'identica regiudicanda (stesso fatto storico), non quando abbia semplicemente espresso valutazioni in procedimenti diversi o su altri concorrenti.
art. 37 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme connesse alla ricusazione/astensione; la decisione sottolinea che le ipotesi di ricusazione devono essere interpretate restrittivamente e non estese analogicamente.
art. 27 cod. proc. pen.
Norma sulla incompetenza territoriale: ricordata nella ricostruzione fattuale in relazione alle pronunce di incompetenza e ai trasferimenti di atti tra Procure/uffici.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma sostanziale contestata (illecito in materia di stupefacenti). Usata per identificare i capi d'imputazione (9 e 10) comuni ai vari imputati.
Corte Costituzionale, sent. n. 131/1996 e n. 155/1996
Citazioni richiamate dal ricorrente come base per estendere l'art. 34; la Corte di Cassazione chiarisce che tali pronunce richiedono comunque l'identità della regiudicanda e non autorizzano una lettura estensiva che crei incompatibilità quando il giudice si è pronunciato in procedimenti diversi contro altri soggetti.
Altre pronunce costituzionali richiamate (es. n. 371/1996; n. 241/1999; n. 283/2000)
Giurisprudenza che precisa il concetto di "identica regiudicanda" e la necessità di una verifica concreta e contenutistica del pregiudizio all'imparzialità.
Cass. Sez. 5, n. 11980 del 07/12/2017 (Di Marco, Rv. 272845)
Pronuncia della Corte di legittimità richiamata per affermare il principio che le cause di incompatibilità e ricusazione hanno carattere eccezionale e devono essere interpretate in via restrittiva.
Massime di principio
- La causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. richiede l'esistenza di una identità contenutistica dell'oggetto del giudizio (la stessa "regiudicanda" o identico fatto storico), non si applica automaticamente per fatti solo simili o per pronunce su altri concorrenti.
- La valutazione se la condotta di più imputati sia scindibile o meno è fattuale e deve essere svolta caso per caso: la mera comunanza dell'imputazione formale non prova l'identità della regiudicanda.
- Le norme sulla ricusazione e incompatibilità vanno interpretate restrittivamente; non è consentita un'applicazione analogica estensiva che limiti indebitamente la funzione giurisdizionale del giudice.
- Per ottenere la ricusazione occorre allegare elementi concreti che dimostrino un possibile pregiudizio all'imparzialità derivante da atti precedentemente compiuti dal giudice; la mera asserita valutazione cautelare non è sufficiente di per sé.
- Quando il giudice ha assunto ruoli in procedimenti diversi, la parte deve dimostrare che le pronunce o le valutazioni precedenti vertono sull'identico fatto storico e incidono in modo sostanziale sulla decisione del successivo procedimento.
- Nel rito abbreviato, come negli altri riti, la verifica dell'incompatibilità implica un esame 'contenutistico' delle valutazioni già compiute, non una verifica meramente formale di sovrapposizione delle imputazioni.
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