Sentenza n. 1785/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Ministero all’obbligo di pagare la metà delle spese processuali liquidate in una sentenza definitiva del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato distrattario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza definitiva n. 1107/2025 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 settembre 2025 e notificata al Ministero il 10 dicembre 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di € 650,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% e restituzione del contributo unificato di € 49,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari; il ricorrente è titolare della metà di tali importi. Deduceva il mancato pagamento nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Dopo l’ordine di rinnovare la notifica all’Avvocatura dello Stato, il ricorrente vi ha provveduto il 2 luglio 2026.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo del Ministero di pagare al ricorrente, se non già corrisposte, le somme di sua spettanza, pari alla metà degli importi riconosciuti nel titolo esecutivo, oltre agli accessori di legge, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Nomina quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, perché provveda nei successivi 60 giorni su richiesta dell’interessato e senza compenso. Accoglie la richiesta di astreinte, ritenuta non manifestamente iniqua, e dispone una penalità di € 20 per ogni giorno di ritardo, dalla scadenza del primo termine di 60 giorni fino all’insediamento del commissario. Condanna inoltre il Ministero a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 1.500 oltre accessori di legge, e a restituire il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
di condannare il Ministero, vista la domanda non manifestamente iniqua di astreintes presentata dal ricorrente, al pagamento, in favore dell’avvocato Pantalone, della somma di €. 20,00 a titolo di penalità di mora ex art. 114 comma 4 lettera ‘e’ c.p.a., per ciascun giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del primo termine per adempiere di 60 gg. e fino all’insediamento del commissario ad acta;
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può applicare, su domanda non manifestamente iniqua, una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, determinandone la decorrenza e il termine finale.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito il 10 dicembre 2025, e nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, l’Amministrazione intimata, a tutt’oggi non ha ottemperato al pagamento delle somme dovute all’avvocato Pantalone;
Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo senza pagamento da parte dell’amministrazione, sussiste l’inadempimento che giustifica la domanda di ottemperanza.
Massime di principio
- Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza l’accertamento dell’obbligo di pagamento delle somme dovute in base al titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia, anche su richiesta della parte interessata.
- Su domanda non manifestamente iniqua, il giudice dell’ottemperanza può disporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo, dalla scadenza del termine assegnato per adempiere fino all’insediamento del commissario ad acta.
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