Cassazione Penale, Sentenza n. 5589/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che, in sede di giudizio di rinvio, aveva accolto la domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. per ingiusta detenzione subita dall'Anayo per reati relativi al traffico di stupefacenti. Il Ministero lamentava che la Corte d'appello non aveva valutato compiutamente il materiale indiziario (in particolare le conversazioni intercettate attribuite a una specifica utenza), omettendo di verificare la sussistenza di una causa ostativa al diritto all'indennizzo costituita da dolo o colpa grave e, inoltre, non aveva considerato profili di colpa lieve da valutare ai fini della quantificazione dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Ministero fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello, rilevando che il giudice della riparazione aveva dato una motivazione apodittica e non aveva esaminato d'ufficio e in modo congruo il materiale indiziario utile a verificare la possibile incidenza causale di dolo o colpa grave sull'adozione della misura coercitiva; inoltre non aveva considerato profili di colpa lieve ai fini della quantificazione dell'indennizzo.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina l'azione di riparazione per ingiusta detenzione; stabilisce che il diritto all'indennizzo è escluso se la detenzione e' stata cagionata da dolo o colpa grave dell'interessato e impone al giudice di valutare d'ufficio tale causa ostativa
art. 315 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo d'impugnazione in relazione all'iter procedurale e alle modalità di valutazione nel giudizio di riparazione
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale riferita alla trattazione del ricorso in Cassazione (menzionata in apertura come norma cui il ricorso e' stato trattato)
art. 43 cod. pen.
Definizione normativa della nozione di colpa; utilizzata per precisare i criteri con cui valutare se una condotta integri colpa grave o lieve ai fini dell'esclusione o della riduzione dell'indennizzo
art. 1227 cod. civ.
Principio di imputazione e responsabilita' nel rapporto obbligatorio; richiamato a supporto del principio di autoreponsabilita' nella quantificazione del danno
art. 2056 cod. civ.
Regola la quantificazione del risarcimento in caso di responsabilita' concorrente; utilizzata per giustificare l'attenuazione dell'indennizzo se sussistono profili di colpa dell'istante
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norme incriminatrici relative al traffico di sostanze stupefacenti, che costituiscono il fatto-reato per cui l'Anayo era stato indagato/detenuto
art. 3 legge n. 146 del 2006
Richiamata quale norma contestata nello specifico quadro fattuale (citata tra i reati per i quali e' stata chiesta la riparazione)
Massime di principio
- Il giudice della riparazione deve valutare autonomamente e compiutamente, anche d'ufficio, tutto il materiale probatorio del processo penale al fine di accertare se sia esistita una causa ostativa al diritto all'indennizzo (dolo o colpa grave); l'omessa o insufficiente motivazione su questo punto determina annullamento
- Occorre distinguere fra funzione del giudice penale (accertamento della responsabilita' penale) e funzione del giudice della riparazione (verifica della causa causale che ha determinato la detenzione): quest'ultimo non rivaluta per fini penali ma verifica se la condotta dell'interessato abbia ragionevolmente ingenerato l'intervento restrittivo
- La colpa lieve non esclude il diritto all'indennizzo ma deve essere presa in considerazione dal giudice della riparazione nella quantificazione dell'importo; l'omessa considerazione di profili di colpa lieve e' vizio motivazionale
- Le intercettazioni e altri elementi indiziari non utilizzati per una condanna possono comunque essere esaminati dal giudice della riparazione per valutare se abbiano contribuito alla formazione della convincimento che ha portato alla misura cautelare
- Il silenzio dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia non assolve il giudice della riparazione dall'obbligo di esaminare il complessivo materiale probatorio; la mancata valutazione di tale materiale non puo' essere surrogata dall'argomento della facolta' di non rispondere
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