Cassazione Penale, Sentenza n. 28594/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva autorizzato il detenuto all'acquisto e alla detenzione di un lettore CD e di CD musicali sigillati e con marchio SIAE. Il Ministero deduce che il Tribunale ha interferito in poteri amministrativi e non ha rispettato le norme dell'ordinamento penitenziario e del regolamento esecutivo (artt. 35-bis, 41-bis, 69 Ord. pen.; art. 40 reg. es. Ord. pen.) e le disposizioni della circolare dipartimentale (artt. 14 e 14.1), le quali disciplinano più stringentemente l'introduzione e l'uso di apparecchi tecnologici nei reparti 41-bis. Si sostiene inoltre che il contrassegno SIAE non garantisce la sicurezza dei contenuti e che il Tribunale non ha valutato l'incidenza sull'organizzazione dell'istituto se si richiedono misure di messa in sicurezza dei dispositivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza e rinviando per un nuovo giudizio. La Corte ha confermato il principio secondo cui non è proibito in assoluto l'uso di lettori CD e CD musicali dai detenuti, ma che, per i soggetti sottoposti al regime 41-bis, l'amministrazione può legittimamente negare l'autorizzazione se la messa in sicurezza dei dispositivi e dei supporti comporta oneri organizzativi e di risorse umane/materiali non sostenibili. Il Tribunale aveva invece limitato la propria verifica a prescrivere la "messa in sicurezza" senza accertare l'effettiva incidenza di tale attività sull'organizzazione dell'istituto; tale carenza motivazionale ha determinato l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis
Consente misure restrittive del trattamento intramurale per impedire comunicazioni illecite tra il detenuto e l'esterno; giustifica limitazioni all'introduzione di dispositivi tecnologici quando siano necessarie per ragioni di sicurezza
Ordinamento penitenziario, artt. 35-bis e 69
Rilevati dal ricorrente come norme rilevanti per la disciplina del trattamento e della sorveglianza, in funzione di contestare l'intervento giurisdizionale nelle scelte amministrative
Regolamento esecutivo (art. 40)
Prevede limiti all'uso di lettori CD tradizionalmente per lavoro, studio o consultazione di materiale giudiziario; la Corte ritiene tale disciplina storicamente datata e non necessariamente vietante in assoluto l'uso ricreativo, ma comunque rilevante nel bilanciamento con esigenze di sicurezza
Circolare dipartimentale, artt. 14 e 14.1
Disciplina specificamente i reparti 41-bis, consentendo in via generale solo apparecchi forniti dall'Amministrazione e regolando l'uso di dispositivi personali in via molto limitata; giustifica un approccio più restrittivo per motivi di sicurezza
Contrassegno SIAE
Il contrassegno attesta il rispetto del diritto d'autore ma non garantisce l'assenza di contenuti o manipolazioni illecite; non sostituisce i controlli tecnici richiesti dall'Amministrazione
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1, n. 43483/2021 e Sez. 1, n. 29819/2021, "Ferraro")
Consolidano il principio che l'uso di CD non è vietato in assoluto ma l'autorizzazione dipende dal bilanciamento tra interesse trattamentale del detenuto e esigenze di sicurezza e dall'onerosità delle misure di messa in sicurezza per l'organizzazione penitenziaria
Massime di principio
- L'autorizzazione all'acquisto e all'uso di dispositivi tecnologici (es. lettori CD) non è vietata in assoluto nei confronti dei detenuti, nemmeno in regime 41-bis, ma va bilanciata con le esigenze di sicurezza tipiche di tale regime
- L'Amministrazione penitenziaria può legittimamente negare l'introduzione di dispositivi personali quando la loro messa in sicurezza imponga oneri organizzativi e di risorse umane/materiali non sostenibili
- Il contrassegno SIAE non è sufficiente, di per sé, a garantire la sicurezza: sono necessari controlli tecnici e misure organizzative specifiche sui supporti e sui lettori
- Il giudice può sindacare le scelte amministrative ma non può sostituirsi all'amministrazione senza una verifica puntuale dell'effettiva fattibilità e dell'incidenza organizzativa delle misure richieste
- In caso di impugnazione, il giudice deve motivare espressamente sulla compatibilità tra la tutela del diritto al trattamento del detenuto e l'onerosità degli interventi richiesti all'Amministrazione; la mancanza di tale valutazione rende il provvedimento annullabile
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