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Sentenza

Sentenza n. 1717/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni di servizio a tempo determinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’attuazione della sentenza n. 52/2024 del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, del valore annuo di 500 euro, per ciascun anno scolastico nel quale la ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato presso il Ministero, con conseguente attribuzione complessiva di 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza al Ministero il 5 novembre 2024 per sollecitarne l’esecuzione. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, affermando di avere attivato la Carta elettronica in favore della ricorrente il 24 dicembre 2025 e di averne informato il difensore mediante PEC del 3 marzo 2026, prima della proposizione del ricorso, notificato il 22 marzo 2026 e depositato il 23 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza, ritenendo che il giudicato fosse stato integralmente eseguito prima della proposizione del giudizio. La conclusione è stata fondata sulla dichiarazione del Ministero relativa all’attivazione della Carta elettronica il 24 dicembre 2025, sulla comunicazione al difensore della ricorrente del 3 marzo 2026, anteriore alla notifica e al deposito del ricorso, nonché sull’assenza di contestazioni successive da parte della ricorrente e sulla mancata comparizione del difensore all’udienza. In applicazione del principio di non contestazione, il giudice ha ritenuto dimostrata l’avvenuta esecuzione della sentenza e quindi infondata la domanda di ottemperanza. Le spese sono state compensate, in considerazione delle peculiarità della fattispecie e del tempo trascorso tra la notificazione della sentenza e la sua esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    per conseguire l’attuazione della n. 52/2024

    La disposizione costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha verificato l’avvenuta esecuzione del giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    La disposizione è richiamata quale fondamento normativo del beneficio economico oggetto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è privo di oggetto quando il giudicato risulta integralmente eseguito dall’amministrazione anteriormente alla proposizione del ricorso.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione dell’amministrazione circa l’avvenuta esecuzione del giudicato, accompagnata dalla prova della comunicazione al creditore o al suo difensore, può fondare il rigetto della domanda quando il ricorrente non contesti tale circostanza.
  • L’assenza di contestazioni successive del ricorrente e la mancata comparizione del difensore all’udienza possono concorrere, secondo il principio di non contestazione, a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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