Sentenza del 19/04/2019 n. 11053 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 2002-2005, fondati sulla riqualificazione di contratti formalmente d'appalto o subfornitura come somministrazione illecita di manodopera. Deduceva, in particolare, l'erronea applicazione della Legge n. 1369/1960 dopo la sua abrogazione, l'insussistenza degli obblighi di sostituto d'imposta poiché non aveva corrisposto direttamente le retribuzioni ai lavoratori stranieri, il diritto alla detrazione dell'IVA sui costi delle prestazioni e l'omesso esame di dichiarazioni testimoniali favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, confermando definitivamente l'accertamento di fatto della CTR circa l'esistenza di un appalto illecito o di una somministrazione irregolare di manodopera. Ha accolto invece il primo e il secondo motivo: la Legge n. 1369/1960, abrogata dal 24 ottobre 2003, poteva fondare l'imputazione del rapporto di lavoro e gli obblighi di sostituto d'imposta solo per il 2002, non per gli anni successivi. Dal 2003 in poi, l'imputazione del rapporto all'utilizzatore richiedeva una domanda giudiziale del lavoratore; in assenza di tale pronuncia, la società non era sostituto d'imposta per retribuzioni non direttamente erogate. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato: non era stata contestata una autonoma ragione della decisione relativa alla novità dell'eccezione IVA e, in ogni caso, non spettava la detrazione per prestazioni derivanti da contratti nulli di somministrazione irregolare. La sentenza è stata cassata nei limiti dell'accoglimento e rinviata alla CTR del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1
I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.
La norma comportava l'automatica imputazione dei lavoratori all'impresa utilizzatrice e il trasferimento su quest'ultima degli obblighi retributivi, fiscali e previdenziali, ma solo per i periodi anteriori alla sua abrogazione.
D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27, 29, 20, 21 e 85, comma 1, lett. c)
La Legge n. 1369 del 1960 è stata abrogata dal 24 ottobre 2003.
Per le somministrazioni irregolari successive all'abrogazione della Legge n. 1369/1960, la costituzione del rapporto alle dipendenze dell'utilizzatore non operava automaticamente, ma richiedeva una domanda giudiziale del lavoratore.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23
Obbligo del sostituto d'imposta di operare, all'atto del pagamento delle retribuzioni, le ritenute a titolo di acconto IRPEF.
Per il 2002 l'impresa utilizzatrice era sostituto d'imposta in virtù dell'automatica imputazione prevista dalla Legge n. 1369/1960. Per gli anni successivi, in assenza di costituzione giudiziale del rapporto e di pagamento diretto delle retribuzioni, tale obbligo non sussisteva.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 19
La detrazione IVA è stata esclusa perché le fatture riguardavano prestazioni derivanti da contratti nulli di somministrazione irregolare, non una valida prestazione imponibile dell'appaltatore; inoltre, la questione era stata sollevata tardivamente in appello.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il vizio di omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non semplicemente la mancata valutazione di alcune dichiarazioni o una richiesta di riesame del merito.
Massime di principio
- Quando una disciplina viene abrogata, non può essere applicata agli anni successivi, salvo specifiche disposizioni transitorie: occorre individuare la normativa vigente per ciascun periodo d'imposta.
- Nella somministrazione irregolare di manodopera, l'automatica imputazione del rapporto all'impresa utilizzatrice valeva sotto la Legge n. 1369/1960, ma dopo il D.Lgs. n. 276/2003 richiede, in linea generale, una pronuncia giudiziale promossa dal lavoratore.
- Gli obblighi di sostituto d'imposta dipendono dall'effettiva imputazione giuridica del rapporto e dal pagamento delle retribuzioni; non è sufficiente dimostrare che l'impresa abbia utilizzato materialmente la manodopera.
- La qualificazione sostanziale del rapporto prevale su quella formale del contratto: un contratto denominato appalto può essere riqualificato come somministrazione illecita se l'impresa utilizzatrice esercita direttamente il potere direttivo e organizzativo sui lavoratori.
- La detrazione IVA può essere negata quando il titolo giuridico delle prestazioni è nullo per intermediazione o somministrazione illecita di manodopera, non trattandosi di una mera irregolarità formale.
- In cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame delle prove: la censura deve indicare un fatto storico decisivo realmente omesso, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle dichiarazioni.
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