Ordinanza n. 145/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa e comunicazione antimafia nei confronti della persona fisica, nonché successiva cancellazione dell’impresa dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e sospensione di lavori oggetto di CILA
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa e la persona fisica hanno impugnato, chiedendone la sospensione, i provvedimenti interdittivi antimafia adottati dalla Prefettura il 19 dicembre 2025 ai sensi degli artt. 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011, oltre agli atti connessi, tra cui l’avvio del procedimento prefettizio, l’apertura del procedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori. Con motivi aggiunti del 10 marzo 2026 è stata impugnata la cancellazione dall’Albo. Con ulteriori motivi aggiunti del 12 maggio 2026 la parte ha nuovamente impugnato i medesimi atti e riproposto la domanda cautelare, richiamando il sopravvenuto decreto del Tribunale competente – Sezione Misure di Prevenzione, che aveva respinto l’istanza di applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 159/2011. Il TAR aveva già respinto la precedente domanda cautelare con ordinanza del 12 febbraio 2026. I nuovi motivi aggiunti non deducevano ulteriori profili di illegittimità, ma si fondavano esclusivamente sul sopravvenuto decreto giudiziario, ritenuto dalla parte idoneo a giustificare il riesame cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la nuova istanza cautelare. Ha rilevato che i motivi aggiunti del 12 maggio 2026 non introducevano nuovi atti né nuovi profili di illegittimità, ma riproponevano le medesime censure già esaminate. Il sopravvenuto decreto del Tribunale competente non è stato ritenuto idoneo a integrare un mutamento delle circostanze ai sensi dell’art. 58 c.p.a., poiché non incideva sull’oggetto del giudizio amministrativo. Il giudice ha inoltre richiamato i principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui sussiste autonomia tra il giudizio impugnatorio dell’interdittiva antimafia e il procedimento di controllo giudiziario a domanda, senza un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra i due, salvo quanto rileva nella verifica dei presupposti del controllo giudiziario. Non sussistendo motivi nuovi né i presupposti per la revoca o modifica della precedente misura cautelare, la sospensione è stata negata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011
Sono le disposizioni in base alle quali sono stati adottati i provvedimenti interdittivi e la comunicazione antimafia impugnati; l’ordinanza non esamina nel merito la loro legittimità.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
Richiamato quale fondamento dell’avviso di avvio del procedimento prefettizio.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
Disciplina l’istanza di applicazione del controllo giudiziario; il relativo procedimento è considerato autonomo rispetto al giudizio di impugnazione dell’interdittiva.
art. 34-bis, comma 7, d.lgs. 159/2011
Prevede la sospensione degli effetti del provvedimento prefettizio in conseguenza dell’applicazione del controllo giudiziario; nel caso concreto tale effetto non si è prodotto, poiché l’istanza di controllo giudiziario è stata respinta.
art. 58 c.p.a.
“Revoca o modifica delle misure cautelari collegiali e riproposizione della domanda cautelare respinta”
La domanda cautelare già respinta può essere riproposta o la misura può essere revocata o modificata soltanto in presenza di mutamenti nelle circostanze oppure di fatti anteriori conosciuti successivamente. Il decreto giudiziario sopravvenuto, non incidendo sull’oggetto del giudizio, non è stato ritenuto sufficiente.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale disciplina generale della tutela cautelare collegiale.
artt. 6 e 7 Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 6/2023 e n. 7/2023
“autonomia dei procedimenti”
Il giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia e il procedimento di controllo giudiziario a domanda sono autonomi e tra essi non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, salvo il rilievo del giudizio impugnatorio nella verifica dei presupposti del controllo giudiziario.
Massime di principio
- La riproposizione di una domanda cautelare già respinta è ammissibile soltanto quando siano intervenuti mutamenti nelle circostanze oppure siano stati allegati fatti anteriori conosciuti successivamente alla precedente decisione; la mera riproposizione delle censure già dedotte non consente un nuovo esame cautelare.
- Un provvedimento giudiziario sopravvenuto integra un mutamento rilevante ai sensi dell’art. 58 c.p.a. solo se incide concretamente sull’oggetto o sui presupposti della controversia cautelare; non è sufficiente la sua mera sopravvenienza.
- Il giudizio di impugnazione dell’interdittiva antimafia e il procedimento di controllo giudiziario a domanda sono autonomi e non sono legati da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, salvo il rilievo del giudizio impugnatorio nella verifica dei presupposti per l’applicazione del controllo giudiziario.
- Il rigetto dell’istanza di controllo giudiziario non costituisce, di per sé, un elemento idoneo a imporre il riesame cautelare dell’interdittiva antimafia nel giudizio amministrativo, quando non siano dedotti nuovi atti o nuovi profili di illegittimità.
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