Sentenza n. 1703/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento prot. n.-OMISSIS- notificato in data 21 aprile 2026, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002.-OMISSIS-”, con cui si individua quale nuova sede di servizio l’Ufficio del Genio Militare per la Marina - MARIUFFGENIO - di-OMISSIS- e si invita il ricorrente a presentarsi il giorno 27 aprile 2026 per la sottoscrizione del contratto; - del decreto del Direttore Generale per il Personale Civile di concerto con il Direttore Generale per il Personale Militare, datato -OMISSIS-, con cui è stato disposto il transito del ricorrente nei ruoli del personale civile della Difesa; - di ogni atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi, per quanto di ragione, il relativo verbale della riunione della Commissione sui transiti, cui fa riferimento il provvedimento impugnato, nelle parti in cui si individua il profilo professionale e la sede di servizio del ricorrente; e per la condanna del Ministero resistente a disporre l’assegnazione presso una sede di servizio situata nelle zone indicate dal ricorrente nella propria istanza (-OMISSIS-, provincia di Siracusa), confermando o assegnando un profilo professionale compatibile con il suo stato di salute o, in subordine, alla rinnovazione dell’attività amministrativa relativa all’individuazione della sede di servizio e del profilo professionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di assegnazione della sede e del profilo professionale nell’ambito del transito in soprannumero nei ruoli civili della Difesa, nonché decreto di transito e verbale della Commissione sui transiti
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, secondo capo aiutante della Marina militare giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato ma reimpiegabile nei ruoli civili in mansioni compatibili con il proprio stato di salute, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero della difesa gli ha assegnato un profilo di assistente tecnico per la cartografia e la grafica e una sede presso un Ufficio del Genio militare per la Marina situato fuori dalla Sicilia, invitandolo a sottoscrivere il contratto. Aveva chiesto l’assegnazione nel Comune di residenza, nella provincia di Siracusa o comunque in Sicilia, anche in ragione delle proprie condizioni sanitarie e della necessità di assistere un familiare. Ha dedotto: violazione della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e carenza di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e invalidità della circolare ministeriale disciplinante la procedura; irragionevolezza, illogicità manifesta e violazione dei principi di buon andamento ed efficienza. Nel corso del giudizio ha rinunciato all’impugnazione della circolare ministeriale del 23 luglio 2023.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha accolto il ricorso, ritenendo assorbenti le censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria. La disciplina del transito attribuisce rilievo prioritario alle esigenze funzionali delle Forze armate e alle carenze organiche riferite al profilo assegnato; le deroghe, comprese le documentate e gravi situazioni sanitarie personali, sono oggetto di valutazione discrezionale. Tuttavia, anche nell’ambito dell’organizzazione militare, l’esercizio della discrezionalità deve risultare dall’istruttoria e dalla motivazione dell’atto, in modo da consentire il controllo giurisdizionale nei casi di motivazione meramente formale o generica e di dedotta arbitrarietà. Nel caso concreto l’Amministrazione si era limitata ad affermare che la sede assegnata presentava la maggiore carenza organica per il profilo attribuito e che le sedi indicate dal ricorrente non erano coerenti con il profilo, senza considerare né motivare la situazione sanitaria del militare né la particolare situazione della sede di destinazione, anche sotto il profilo dell’assistenza sanitaria. Ne è derivata l’annullabilità dei provvedimenti impugnati per difetto di motivazione, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni conformative della sentenza. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Il transito del personale delle Forze armate, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri competenti.
La norma costituisce la base del transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili della Difesa e rinvia alla disciplina attuativa per modalità e procedure.
art. 2, comma 5, d.m. 18 aprile 2002
Il personale transitato è inquadrato in soprannumero.
La disposizione disciplina l’inquadramento in soprannumero del personale transitato nei ruoli civili.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Anche i provvedimenti di assegnazione connessi all’organizzazione militare devono essere sorretti da una motivazione sufficiente, idonea a rendere comprensibili le valutazioni discrezionali compiute.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa avvertenza alle parti.
Massime di principio
- Nella procedura di transito in soprannumero del personale militare permanentemente non idoneo nei ruoli civili della Difesa, la determinazione della prima sede di assegnazione deve prioritariamente considerare le esigenze funzionali e le carenze organiche riferite al profilo professionale attribuito, secondo i criteri previsti dalla disciplina applicabile.
- Le situazioni derogatorie previste dalla disciplina ministeriale, comprese le documentate e gravi condizioni sanitarie personali, sono oggetto di valutazione discrezionale dell’Amministrazione, ma non possono essere ignorate quando siano state dedotte e documentate dall’interessato.
- La discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione militare non esclude il sindacato giurisdizionale sulla completezza dell’istruttoria e sulla sufficienza della motivazione; l’attenuazione dell’onere motivazionale propria degli ordini connessi a esigenze organizzative interne non consente motivazioni meramente formali o generiche.
- Quando l’Amministrazione assegna il dipendente a una sede lontana da quelle richieste per ragioni di salute, deve esplicitare, nell’istruttoria e nella motivazione, la valutazione della situazione sanitaria dedotta e degli eventuali elementi concreti riguardanti la sede di destinazione che possano incidere sulla compatibilità dell’assegnazione.
- L’annullamento per difetto di motivazione dell’atto di assegnazione della sede non comporta automaticamente l’obbligo di assegnazione nella sede richiesta, ma impone la rinnovazione della valutazione amministrativa nel rispetto delle prescrizioni conformative stabilite dal giudice.
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