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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21159/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa dal creditore per ottenere, da un lato, la condanna di fideiussori al pagamento del debito e, dall'altro, la declaratoria di simulazione o, in subordine, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di alcuni atti dispositivi compiuti dal debitore e da un terzo acquirente. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda revocatoria, rigettando la simulazione. In appello il creditore aveva contestato la quantificazione del credito e il rigetto della prova della mala fede del terzo; l'acquirente aveva a sua volta impugnato la liquidazione delle spese. La corte d'appello ha accolto l'azione revocatoria nei confronti dell'acquirente, ritenendo provata per presunzioni la scientia damni, e ha dichiarato tardivo l'appello incidentale. In cassazione il terzo acquirente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e erronea ricostruzione di circostanze poste a base della presunzione; con il secondo ha censurato la violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che gli indizi valorizzati non erano gravi, precisi e concordanti e che la corte territoriale aveva tratto conclusioni illogiche sulla sua conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori; con il terzo ha dedotto la violazione delle norme processuali sull'appello incidentale, sostenendo che la costituzione fosse tempestiva e che quindi la censura sulle spese avrebbe dovuto essere esaminata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati congiuntamente il primo e il secondo motivo, osservando che l'eventuale erronea indicazione di alcuni dati fattuali non incrinava il ragionamento presuntivo della corte d'appello, fondato su più indizi tra loro convergenti, idonei a dimostrare la consapevolezza del terzo della lesione della garanzia patrimoniale dei creditori. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di interesse, poiché la corte d'appello aveva comunque proceduto a una nuova regolazione delle spese di lite, con compensazione parziale e condanna solidale dei soccombenti. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato come base dell'azione revocatoria ordinaria per rendere inefficaci gli atti dispositivi pregiudizievoli per il creditore

  • art. 2729 c.c.

    la censura in cassazione è ammissibile solo se si deduce che il giudice di merito ha fondato la presunzione su fatti o inferenze privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non se si prospetta una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude la fondatezza perché la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per la violazione dell'art. 2729 c.c. e delle norme sull'appello incidentale

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    richiamato per censurare la pretesa erronea applicazione delle regole sulle presunzioni e sul procedimento impugnatorio

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato in tema di tempestività dell'appello incidentale

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato in tema di costituzione dell'appellato

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in tema di costituzione dell'appellato e delle sue preclusioni

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    citata per la modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

  • d.m. 55/2014

    richiamato dal ricorrente nella doglianza sulle spese, ma la censura è stata ritenuta priva di interesse

Massime di principio

  • In tema di prova presuntiva, la censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo quando si contesti che il giudice di merito abbia tratto l'inferenza da fatti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non è invece consentito chiedere alla Cassazione una diversa lettura degli indizi o una rivalutazione del compendio fattuale.
  • La gravità, precisione e concordanza delle presunzioni non richiedono che il fatto ignoto sia l'unica conseguenza possibile del fatto noto, essendo sufficiente una inferenza probabilistica secondo l'id quod plerumque accidit e la convergenza di più elementi indiziari.
  • Nel giudizio revocatorio, la scientia damni del terzo può essere desunta anche da elementi oggettivi dell'operazione, quali la dilazione del prezzo, l'anomalia della sequenza negoziale, la prossimità temporale ad altre operazioni del disponente, la rinuncia a diritti che accompagnano il trasferimento e lo scostamento tra valore di mercato e prezzo pattuito.
  • Ai fini del controllo di legittimità, la mancata valorizzazione di singoli indizi non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo, quando il giudice di merito abbia comunque svolto una valutazione complessiva del materiale probatorio.
  • Una censura sulle spese processuali è priva di interesse se la decisione impugnata ha comunque rideterminato integralmente la regolazione delle spese in grado di appello, superando il capo della sentenza di primo grado contestato.
  • In presenza di un ricorso dichiarato inammissibile, il giudice dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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