Cassazione Penale, Sentenza n. 31236/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per indennizzo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per presunta ingiusta detenzione subita dal 15/09/2020 al 06/01/2021 in carcere e fino al 27/03/2021 agli arresti domiciliari per il reato previsto dall'art. 74 co. 2 DPR 309/90. Il ricorrente era stato successivamente assolto dal GIP di Perugia il 26/03/2021 (decisione divenuta irrevocabile il 13/07/2021) e deduce che la custodia cautelare sarebbe stata disposta senza i necessari presupposti (cosiddetta ingiusta detenzione formale), lamentando inoltre vizio motivazionale dell'ordinanza della Corte d'Appello che non avrebbe adeguatamente valutato le spiegazioni fornite dall'imputato e gli elementi probatori, tra cui intercettazioni e interrogatorio di garanzia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua, logica e non contraddittoria la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso il diritto all'indennizzo sulla base della sussistenza di condotte del ricorrente idonee, ex ante, a far sorgere la misura cautelare e configurabili come dolo o colpa grave. In particolare la Corte ha valorizzato: le intercettazioni telefoniche con Canzonieri (richieste di nitrato di ammonio/nitrato di potassio), i ripetuti incontri con Khan Shahid (ritenuto figura centrale dell'associazione criminosa), e la scarsa credibilità delle spiegazioni rese in interrogatorio. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il diritto all'indennizzo è escluso se l'interessato ha dato causa, con dolo o colpa grave, alla custodia cautelare; ha poi confermato l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al giudizio penale e l'esigenza di valutare la condotta dell'istante sia anteriormente sia successivamente alla perdita della libertà. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e alla rifusione delle spese del resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta che il diritto all'indennizzo è escluso se l'interessato ha causato, con dolo o con colpa grave, l'instaurazione o il mantenimento della custodia cautelare; il giudice deve accertare tale circostanza d'ufficio.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Corte osserva che non risultano elementi per affermare che la custodia sia stata disposta in difetto delle condizioni previste da questa norma.
art. 280 cod. proc. pen.
Citata insieme all'art. 273 come disciplina delle condizioni per la custodia cautelare; utilizzata per contestare la tesi dell'assenza dei presupposti della misura.
art. 43 cod. pen.
Definizione di colpa richiamata dalla Corte: la colpa rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo è quella costituita da evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che abbia creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria.
Sezioni Unite, n. 43/1995 (Sarnataro) e successiva giurisprudenza di legittimità
Giurisprudenza interpretativa che estende la nozione di comportamento idoneo a escludere l'indennizzo anche alle condotte consapevoli e volontarie i cui esiti, valutati secondo il parametro 'id quod plerumque accidit', creano situazione di allarme sociale; conferma la necessità di valutare condotte antecedenti e successive alla detenzione.
Massime di principio
- Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio penale: l'assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo.
- L'indennizzo ex art. 314 è escluso se il detenuto ha dato causa alla custodia cautelare con dolo o con colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare tale circostanza anche d'ufficio.
- Il comportamento dell'indagato va valutato sia prima che dopo la perdita della libertà (e al momento della conoscenza del procedimento): frequenti contatti con soggetti notoriamente coinvolti in attività illecite possono integrare colpa grave.
- Intercettazioni e incontri con soggetti ritenuti organici all'associazione criminale, se congruamente valutati e non efficacemente smentiti con spiegazioni credibili, possono giustificare il rigetto dell'indennizzo.
- Per sostenere l'ipotesi di 'ingiusta detenzione formale' è opportuno che la parte formuli in modo specifico e dettagliato la questione in sede di istanza di riparazione; richieste generiche rischiano di essere considerate insufficienti.
- La credibilità delle spiegazioni fornite dall'indagato (es. in interrogatorio di garanzia) è determinante: spiegazioni alternative deboli o contraddittorie non impediscono la conclusione che la custodia sia stata ragionevole all'epoca.
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