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Sentenza

Sentenza n. 4824/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda-Quater) n. 7846/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la dichiarazione di improcedibilità dell’istanza di rilascio del certificato di avvenuta spedizione ex art. 72 d.lgs. 42/2004

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante contestava la sentenza del TAR e il provvedimento della Soprintendenza che aveva dichiarato improcedibile l’istanza relativa a un dipinto seicentesco proveniente dal Principato di Monaco ed entrato in Italia per restauro. Deduceva, anzitutto, errore di fatto, sostenendo che la carenza documentale riguardasse soltanto i passaggi anteriori al suo acquisto e non quelli successivi all’uscita dall’Italia, che sarebbero stati documentati. Deduceva inoltre violazione degli artt. 65 e 72 d.lgs. 42/2004, sostenendo che il certificato dovesse limitarsi ad attestare la provenienza estera e la legittima presenza del bene all’estero, senza verifiche storico-artistiche o ricostruzioni dei passaggi proprietari anteriori. Infine lamentava violazione dell’art. 72 ed eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione, sostenendo che la documentazione dimostrasse la legittima uscita del dipinto nel 2008, il proprio possesso, i successivi trasporti internazionali e l’assenza del bene nelle banche dati dei beni illecitamente trafugati. Riteneva ultronee le richieste dell’Amministrazione relative alla provenienza storica, alle attribuzioni, al valore e ai passaggi anteriori, e sosteneva che il precedente attestato di libera circolazione costituisse prova della legittimità del bene. Chiedeva anche una consulenza tecnica d’ufficio per verificare l’identità del dipinto. L’Amministrazione aveva invece rilevato contraddizioni e lacune sulla titolarità, sul valore, sull’attribuzione, sulla provenienza, sugli expertise e sulle caratteristiche materiali dell’opera.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima la dichiarazione di improcedibilità, poiché il rilascio del certificato ex art. 72 presuppone la certezza sia dell’identità del bene sia della sua provenienza estera e legittima. L’istanza deve essere corredata da documentazione oggettiva; non sono sufficienti dichiarazioni sostitutive, fonti orali, pubblicazioni non reperibili o ricostruzioni non verificabili. L’obbligo di collaborazione e buona fede grava anche sul privato, che deve fornire, entro il limite dell’apprezzabile sacrificio, ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti. Nel caso concreto, l’attestato di libera circolazione del 2008 non era sufficiente, perché riferito a un’opera attribuita a un anonimo di scuola olandese e con valore di 250.000 euro, mentre l’istanza riguardava un’opera attribuita a Gerrit van Honthorst e con valore di 45.000 euro. L’intestazione dell’attestato a un soggetto diverso, l’assenza di riscontri sulle provenienze storiche indicate, gli expertise incompleti, le relazioni prive di apparato fotografico e le contraddizioni sulle caratteristiche dell’opera impedivano di stabilire che il dipinto presentato fosse lo stesso già esportato nel 2008. L’identità del bene, ai fini amministrativi, non coincide con la sola riconoscibilità materiale del supporto, ma comprende la continuità documentale e la tracciabilità nel tempo. Il Ministero è legittimato a verificare che la presenza all’estero non derivi da una precedente esportazione illegittima, per evitare che il certificato consenta successive riesportazioni semplificate di opere illecitamente uscite dall’Italia. Tuttavia, il privato non è gravato da una prova diabolica: deve provare la provenienza estera e la legittima presenza all’estero soltanto quando emergano elementi indiziari di una precedente esportazione illegittima oppure quando la narrazione sulla mancanza della prova presenti incongruenze logiche. Nella fattispecie, comunque, le carenze documentali e le contraddizioni erano sufficienti a fondare una situazione di incertezza qualificata, senza che l’Amministrazione dovesse individuare uno specifico illecito. L’assenza del bene nelle banche dati dei Carabinieri TPC ha valore meramente negativo e non dimostra positivamente la liceità della provenienza o dell’esportazione. È stata ritenuta inconferente anche la CTU, inidonea a ricostruire la provenienza giuridica dell’opera. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 72 d.lgs. 42/2004

    Il rilascio del certificato richiede documentazione oggettiva idonea a identificare il bene e a comprovarne la provenienza; il comma 2 esclude il fondamento su atti di notorietà o dichiarazioni sostitutive.

    Il certificato di avvenuta spedizione o importazione non può essere rilasciato senza certezza dell’identità del bene e della sua provenienza estera, nonché senza una verifica sufficiente della legittimità della presenza all’estero, quando emergano elementi indiziari o incongruenze narrative.

  • art. 65 d.lgs. 42/2004

    Il richiamo operato dall’art. 72 non esclude controlli rigorosi sulla provenienza e sull’identità del bene; il certificato produce effetti derogatori rispetto al regime ordinario di tutela e non è un atto automaticamente dovuto.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Le parti del procedimento amministrativo devono tenere una condotta conforme ai principi di collaborazione e buona fede.

    L’obbligo di collaborazione è reciproco e grava anche sul privato istante, che deve fornire ogni contributo utile all’accertamento dei fatti rilevanti, entro il limite dell’apprezzabile sacrificio.

  • art. 3, comma 2, D.M. 17 maggio 2018, n. 246

    Quando emergono dubbi sull’attendibilità della documentazione, sulla provenienza o sull’identità del bene, l’Ufficio esportazione deve sospendere il procedimento e svolgere le verifiche necessarie.

  • Circolare DG ABAP n. 13/2019

    Il certificato non può essere rilasciato senza previo accertamento della legittimità della provenienza, della proprietà o detenzione e dell’autenticità del bene.

Massime di principio

  • Il rilascio del certificato di avvenuta spedizione o importazione previsto dall’art. 72 d.lgs. 42/2004 presuppone l’accertamento documentale oggettivo dell’identità del bene e della sua provenienza estera; in presenza di lacune o contraddizioni sugli elementi essenziali, l’istanza può essere dichiarata improcedibile.
  • Ai fini dell’art. 72 d.lgs. 42/2004, l’identità del bene non coincide con la sola riconoscibilità materiale dell’oggetto, ma comprende la continuità documentale e la tracciabilità della sua vicenda circolatoria; divergenze rilevanti tra precedenti titoli, perizie e descrizioni possono impedire il rilascio del certificato.
  • L’Amministrazione può verificare che la presenza all’estero del bene non derivi da una precedente esportazione illegittima, poiché il certificato produce effetti derogatori consentendo la successiva riesportazione semplificata; non è però necessario dimostrare uno specifico illecito quando la domanda non fornisca una prova sufficiente dei presupposti del certificato.
  • Il privato deve provare la provenienza estera del bene e la sua legittima presenza all’estero soltanto quando emergano elementi, anche indiziari, di una precedente esportazione illegittima o quando la ricostruzione offerta per spiegare l’assenza della documentazione presenti incongruenze logiche; non può essergli imposta una probatio diabolica.
  • L’obbligo procedimentale di collaborazione e buona fede grava anche sul richiedente il certificato, il quale non può limitarsi a indicare fonti orali, pubblicazioni non reperibili o documenti incompleti, né pretendere che l’Amministrazione supplisca alle omissioni relative agli elementi identificativi essenziali del bene.
  • L’assenza di un’opera nelle banche dati dei beni illecitamente trafugati ha valore meramente negativo e non costituisce prova positiva della liceità della provenienza o dell’esportazione.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione e prelazione dei beni culturaliPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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