Cassazione Penale, Sentenza n. 25221/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (GIP 5/3/2021) relativo alla somma in contanti di €50.380,00 e due assegni bancari ritenuti provento di ricettazione. Il ricorso per Cassazione deduceva errata applicazione delle norme penali e processuali in relazione alla valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora: la difesa contestava una motivazione apparente, lamentando l'assenza di puntuale individuazione, anche almeno tipologica, del reato presupposto e l'eccessivo affidamento su indici generici quali l'assenza di giustificazioni, la sproporzione reddituale e i precedenti penali dell'indagato, senza fornire ragioni specifiche circa la derivazione illecita della provvista; inoltre si censurava la mancata esplicitazione delle ragioni per la tempestiva anticipazione dell'effetto ablativo (periculum) anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto le doglianze in punto di fumus commissi delicti ritenendole fondate. Ha affermato che, per reati 'derivati' come ricettazione/riciclaggio/reimpiego, il giudice delle misure cautelari deve individuare almeno la tipologia del reato presupposto sulla base di concreti e persuasivi elementi di fatto; non è sufficiente limitarsi a indici generici o alla sola confutazione delle giustificazioni dell'indagato. Inoltre la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione effettiva anche quando il sequestro è finalizzato alla confisca (richiamando le Sezioni Unite n. 36959/2021). Conseguentemente ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, per nuovo esame.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata come base per la trattazione con contraddittorio cartolare del ricorso
art. 648 cod. pen. e artt. correlati (648-bis, 648-ter, 648-ter.1)
Gli artt. citati riguardano reati 'derivati' (es. ricettazione, riciclaggio) e costituiscono il nucleo normativo rispetto al quale la Corte richiede l'individuazione almeno tipologica del reato presupposto per fondare il fumus commissi delicti
Sezioni Unite n. 36959/2021
Richiama il principio secondo cui, anche nel sequestro finalizzato alla confisca, il giudice deve esplicitare le ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo prima della definizione del giudizio (valutazione del periculum in mora)
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 2 n. 6584/2021, Sez. 2 n. 29689/2019, Sez. 2 n. 5616/2021, Sez. 2 n. 43532/2021)
Orientamenti che precisano che per i reati derivati il fumus richiede elementi concreti che consentano almeno l'inquadramento tipologico del reato presupposto; alcune pronunce ammettono il valore probatorio del mero possesso di ingenti somme in specifiche fattispecie, ma la Corte ribadisce che ciò non scalfisce il principio dell'individuazione tipologica
Massime di principio
- Per sequestrare somme ritenute provento di reati 'derivati' (ricettazione, riciclaggio, reimpiego) il giudice deve indicare almeno la tipologia del reato presupposto: non è sufficiente richiamare indici generici o la sola mancanza di giustificazioni sul possesso.
- Il mero richiamo ai precedenti penali dell'indagato, alla sproporzione tra disponibilità e reddito o alla inattendibilità di dichiarazioni non può da solo fondare il fumus commissi delicti se manca una ragionevole configurazione, anche astratta, del reato presupposto.
- In presenza di sequestro finalizzato alla confisca il tribunale deve comunque spiegare perché è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo (periculum in mora): l'esistenza della finalità confiscatoria non esonera da una motivazione specifica sull'urgenza.
- In casi simili alla difesa conviene censurare la carenza motivazionale del provvedimento cautelare: la Corte Suprema annulla e rinvia quando manca l'individuazione tipologica del reato presupposto o quando la motivazione è meramente apparente.
- Esistono fattispecie in cui il possesso di ingenti somme senza plausibile giustificazione, soprattutto se occultate o in presenza di elementi aggravanti (assenza di occupazione, strumenti per delinquere), può contribuire al fumus; tuttavia tale elemento va sempre valutato unitamente ad altri indizi che permettano di inquadrare il reato presupposto.
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