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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3727/2022 del 02/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 09/01/2020. Le censure riverberavano: (i) nullità delle notifiche (avviso di conclusione indagini e decreto di citazione) per effettuazione con modalità difformi; (ii) violazione di norme penali e vizi di motivazione relativi alla sussistenza del reato di truffa e alla responsabilità dell'imputato; (iii) richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (iv) illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale di euro 7.000, considerata incompatibile con la condizione di indigente dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per l'assoluta genericità dei motivi. In particolare: (a) le censure di nullità delle notifiche sono state ritenute infondate perché la scelta del rito abbreviato opera effetto sanante sulla nullità di regime intermedio (richiamo ad art. 183 c.p.p.), e l'elezione di domicilio nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha efficacia anche nel procedimento principale (art. 161 c.p.p.), sanando le notifiche; (b) le censure sulla motivazione in ordine alla truffa sono state considerate meramente ripetitive e genericamente formulate, senza indicare specifiche illogicità rispetto alla motivazione della Corte territoriale, la quale ha ritenuto provato l'abuso della posizione fiduciaria del promotore che indusse il danneggiato a comportamenti patrimoniali; (c) le attenuanti generiche sono state negate in considerazione di un precedente penale e dell'assenza di segni di resipiscenza; (d) la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale è stata ritenuta legittima alla stregua del secondo comma dell'art. 165 c.p.. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 183 cod. proc. pen.

    La richiesta del rito abbreviato produce un effetto sanante rispetto alla nullità di notifica di regime intermedio (la nullità non può essere dedotta dopo la scelta del rito abbreviato).

  • art. 161 cod. proc. pen.

    L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale, sanando eventuali nullità di notificazione successive.

  • art. 165 cod. pen.

    È legittimo subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale; il secondo comma può imporre tale subordinazione quando ricorrono i presupposti indicati dai giudici.

Massime di principio

  • Le impugnazioni che si limitano a ripetere i motivi già svolti in grado e a contestare genericamente la motivazione sono frequentemente dichiarate inammissibili: in Cassazione è necessario indicare argomentazioni specifiche e confrontarsi direttamente con le argomentazioni del giudice a quo.
  • La nullità della notifica che ha natura 'a regime intermedio' può essere sanata dalla scelta di un rito speciale (ad es. il rito abbreviato) in forza dell'effetto sanante previsto dall'ordinamento (art. 183 c.p.p.).
  • L'elezione di domicilio contenuta in una istanza per il patrocinio a spese dello Stato si estende al procedimento principale e può rendere valide notifiche effettuate presso il difensore, neutralizzando doglianze sulla notifica personale dell'imputato.
  • Nel giudizio di truffa collegata a rapporti finanziari, la valutazione del giudice tiene conto anche del ruolo fiduciario del promotore/intermediario e del fatto che l'induzione a credere in rendimenti o il silenzio sulle perdite possono integrare gli artifici idonei a raggirare la vittima.
  • Per ottenere il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche occorre fornire elementi concreti e specifici che dimostrino pentimento o altre vicende personali rilevanti: la mera richiesta generica senza riscontri probatori è insufficiente.
  • La sospensione condizionale della pena può essere subordinata al pagamento di una provvisionale anche quando l'imputato è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato; le questioni di indigente vanno sollevate e provate con argomentazioni specifiche.

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