Corte di giustizia, Sentenza C-430/22
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'8 giugno 2023. — Procedimento penale a carico di VB e VB. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Articolo 8, paragrafo 4 – Diritto di presenziare al processo – Procedimenti in contumacia – Riapertura del processo – Notifica al condannato in contumacia del suo diritto alla riapertura del processo. — Cause riunite C-430/22 e C-468/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 nei casi di condanna in contumacia di imputati non rintracciati. Ha escluso che il giudice che pronuncia la condanna debba inserire in sentenza un’espressa menzione del diritto al nuovo processo. Resta agli Stati membri disciplinare le modalità di informazione dell’interessato, purché questa gli sia fornita quando viene a conoscenza della decisione. Poiché la risposta è stata negativa, la Corte non ha esaminato le ulteriori questioni sul contenuto dell’informazione e sulla comparizione personale per la riapertura.
Direttiva 2016/343: il giudice penale che condanna in contumacia non è tenuto a indicare nella sentenza il diritto al nuovo processo previsto per l’imputato non rintracciato.
La questione giuridica
Nei procedimenti penali svolti in assenza dell’imputato e senza che siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343: 1) l’articolo 8, paragrafo 4, impone al giudice di menzionare espressamente nella sentenza di condanna il diritto a un nuovo processo, così da consentire la successiva informazione dell’interessato; 2) il riferimento dell’articolo 8, paragrafo 4, al diritto a un nuovo processo riguarda un diritto già riconosciuto oppure il solo diritto di chiederne la riapertura; 3) è compatibile con l’articolo 9 e con il principio di effettività una norma nazionale che imponga la comparizione personale dell’interessato per l’esame della domanda di nuovo processo.
Principio di diritto
L’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 deve essere interpretato nel senso che, quando l’imputato è stato condannato in contumacia senza che fossero soddisfatte le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, il giudice nazionale non è tenuto a menzionare espressamente nella sentenza il diritto a un nuovo processo. La direttiva richiede che l’interessato sia informato, al momento in cui viene a conoscenza della decisione contumaciale, della possibilità di impugnarla e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso, ma lascia agli Stati membri la scelta delle modalità concrete di informazione, purché non sia compromessa l’effettività della tutela.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 8, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, direttiva (UE) 2016/343
- Articolo 9, direttiva (UE) 2016/343
- Considerando 9, direttiva (UE) 2016/343
- Considerando 39, direttiva (UE) 2016/343
- Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro), articoli 423 e 425
Rinvio pregiudiziale in materia di processo penale in contumacia e diritto al nuovo processo
La pronuncia, resa in due cause riunite provenienti dallo Spetsializiran nakazatelen sad bulgaro, riguarda l’interpretazione della direttiva (UE) 2016/343 sul diritto di presenziare al processo penale. Il tema centrale è la portata dell’obbligo di informazione in caso di condanna in contumacia quando l’imputato non è stato rintracciato nonostante i ragionevoli sforzi delle autorità.
Fatti e procedimento principale
Nei procedimenti penali a carico di VB, imputato per fatti di traffico di stupefacenti e detenzione di armi in banda organizzata, il processo si è svolto in sua assenza. Dalla decisione di rinvio risulta che VB non era stato ufficialmente informato dei capi d’imputazione, del rinvio a giudizio né dell’udienza, ed era divenuto irreperibile prima dell’operazione di polizia; era stato anche dichiarato ricercato, incluso tramite mandato d’arresto europeo.
Nel diritto bulgaro, l’articolo 423 NPK consente alla persona condannata in contumacia di chiedere la riapertura entro sei mesi dalla conoscenza della condanna, ma non prevede un obbligo generale di informarla preventivamente di tale diritto nella sentenza o in altro atto. Il giudice del rinvio ha inoltre evidenziato che la persona deve comparire personalmente per l’esame della richiesta, circostanza che potrebbe incidere sull’effettività della tutela.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 8, paragrafo 4, seconda frase, della direttiva 2016/343 imponga di indicare espressamente nella sentenza di condanna il diritto al nuovo processo, così da consentire la successiva informazione dell’interessato, e se il riferimento al "diritto a un nuovo processo" significhi un diritto già riconosciuto oppure il solo diritto di chiederne la riapertura. In un diverso rinvio, ha chiesto anche se sia compatibile con l’articolo 9 e con il principio di effettività una norma nazionale che imponga la comparizione personale del richiedente per l’esame nel merito della domanda.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama, in particolare, il considerando 9 della direttiva 2016/343, che ne indica la finalità di rafforzare il diritto a un equo processo, e il considerando 39, che spiega la logica dell’informazione da fornire all’interessato una volta informato della decisione contumaciale. Sul piano dispositvo sono centrali gli articoli 8 e 9 della direttiva: l’articolo 8 disciplina il diritto di presenziare al processo e le ipotesi di processo in assenza; l’articolo 9 riconosce il diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso giurisdizionale quando non siano state soddisfatte le condizioni dell’articolo 8, paragrafo 2.
Ragionamento della Corte
La Corte interpreta l’articolo 8, paragrafo 4, alla luce del suo tenore letterale, del contesto e degli obiettivi della direttiva. Osserva che la disposizione impone che, quando la persona viene informata della decisione contumaciale, debba essere informata anche della possibilità di impugnare la decisione e del diritto a un nuovo processo o a un altro mezzo di ricorso, in conformità all’articolo 9.
Tuttavia, la norma non stabilisce le modalità precise di tale informazione. Il considerando 39 conferma che le informazioni possono essere fornite per iscritto o oralmente, purché ciò sia verbalizzato secondo il diritto nazionale. La direttiva, essendo diretta a fissare solo norme minime comuni e non un’armonizzazione completa del processo penale, lascia agli Stati membri la scelta delle modalità concrete, a condizione che l’effettività del diritto non sia compromessa.
Da ciò la Corte deduce che non esiste un obbligo, per il giudice che emette la condanna in contumacia, di inserire nella sentenza un’espressa menzione del diritto al nuovo processo. È sufficiente che l’interessato sia poi informato del diritto nel momento in cui viene a conoscenza della decisione, in particolare al momento dell’arresto.
Decisione e portata pratica
La Corte risponde negativamente alla prima questione: l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2016/343 non impone al giudice nazionale di menzionare espressamente nella sentenza il diritto a un nuovo processo quando l’imputato è stato condannato in contumacia e non era rintracciabile. Poiché questa risposta esaurisce il profilo decisivo del rinvio, la Corte dichiara di non doversi pronunciare sulle ulteriori questioni relative al contenuto dell’informazione e alla necessità della comparizione personale per la riapertura del processo.
Implicazioni operative
Per i professionisti, la pronuncia segnala che la direttiva richiede l’effettiva informazione del condannato contumace al momento in cui la decisione gli viene notificata o comunque resa nota, ma non impone una forma vincolata di tale informazione nella sentenza. La disciplina processuale interna può quindi prevedere meccanismi diversi, purché il soggetto sia messo concretamente in condizione di conoscere il diritto al nuovo processo o a un altro rimedio giurisdizionale.
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