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Sentenza

Sentenza n. 2033/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 8 maggio 2025, n. 235, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero ad accreditare € 1.500,00 sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, 8 maggio 2025, n. 235, non impugnata e passata in giudicato, che aveva disposto l’accredito di € 1.500,00 sulla Carta elettronica per la formazione, da spendersi entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta, oltre alla rifusione delle spese del giudizio di lavoro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 maggio 2025; dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia ministeriale e chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione: ha verificato il passaggio in giudicato, la notifica della sentenza al Ministero e il decorso del termine dilatorio, riconoscendo inoltre che il giudicato del giudice ordinario è eseguibile mediante ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Ministero non ha fornito elementi che dimostrassero l’adempimento. Ha ordinato al Ministero di accreditare € 1.500,00 sul portafoglio Carta docente entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e subdelega: su istanza del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine, il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00, oltre spese generali del 15%, accessori di legge se dovuti e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: -all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 12 novembre 2025; -all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.

    L’azione di ottemperanza è ammissibile una volta accertati il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notifica all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio applicabile.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione delle statuizioni non adempiute di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: -all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 12 novembre 2025; -all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.

    Prima di promuovere l’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14; il TAR ha ritenuto soddisfatto tale presupposto nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio «carta docente» di Marco Bernardi della somma di euro 1.500,00# (millecinquecento/00), per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015.

    In esecuzione del giudicato, il Ministero deve accreditare sulla Carta docente la somma riconosciuta per le finalità di aggiornamento e formazione contemplate dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l’esecuzione di statuizioni rimaste inadempiute contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando ricorrano i presupposti processuali previsti per l’azione.
  • L’ammissibilità dell’ottemperanza presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia da eseguire, la sua notifica all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio applicabile.
  • Quando l’amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un obbligo stabilito dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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