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Sentenza

Sentenza n. 1116/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.

Giustizia amministrativa202401535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alle strutture private accreditate di erogare gratuitamente in regime libero-professionale prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario regionale per garantire il rispetto dei tempi di attesa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, struttura privata accreditata e contrattualizzata per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, ha impugnato la deliberazione regionale e la circolare che imponevano, qualora non fosse stato possibile prenotare una prestazione entro i tempi corrispondenti alla classe di priorità, di erogarla in regime di libera professione con oneri a carico della struttura e con richiesta all'utente del solo ticket eventualmente dovuto. Sono stati dedotti sei motivi: contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, per l'interferenza dell'obbligo con la programmazione annuale e con il budget; violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, poiché l'obbligo avrebbe imposto prestazioni gratuite oltre i volumi e i tetti di spesa programmati; violazione dell'art. 23 Cost., per introduzione amministrativa di una prestazione patrimoniale imposta in assenza di una base legislativa; violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, per la sostanziale incidenza espropriativa sul diritto al compenso; violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e erroneità dei presupposti, poiché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe riferito la disciplina analoga ai soli erogatori pubblici; carenza di presupposto e sviamento, in quanto il Piano regionale 2019-2021 richiamato dalla deliberazione aveva esaurito i propri effetti.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo la fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, la ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il principio dispositivo applicabile anche al processo amministrativo: a fronte dell'espressa rinuncia all'interesse alla decisione, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. La sentenza è stata resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 72-bis c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell'andamento complessivo del processo e della mancata attività difensiva della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    Consente la definizione in forma semplificata dei ricorsi fissati per verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Richiamato quale parametro del motivo di ricorso relativo ai limiti dei volumi e dei tetti di spesa contrattualmente programmati; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009

    Richiamato quale parametro regionale del motivo concernente la programmazione delle prestazioni sanitarie; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato quale parametro della riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato quale parametro di tutela del diritto al compenso per le prestazioni erogate; il giudice non ne ha esaminato il merito.

  • art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito in l. n. 107/2024

    Richiamato nel contesto processuale quale normativa sopravvenuta che ha previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, l'espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Quando il giudizio è fissato ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione e il ricorrente dichiara in udienza il venir meno di tale interesse, il ricorso deve essere definito in rito senza esame dei motivi di legittimità dedotti.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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