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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41002/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di Appello denunciando l'inosservanza dell'art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in peius). Sosteneva che la Corte di appello, pur in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, avesse applicato per il capo C) (delitto ex art. 495 c.p.) una pena superiore a quella stabilita dal primo giudice (contestualmente indicata dal ricorrente come mesi sei), incorrendo così nel divieto di aggravamento della posizione dell'imputato a seguito della sua impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato una incongruenza tra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado: il dispositivo della sentenza di primo grado fissava la pena in anni 2 e mesi 6 di reclusione, mentre la motivazione indicava una pena di mesi 9 e giorni 15. La Suprema Corte ha ritenuto prevalente il dispositivo e ha verificato che la Corte di appello ha invece rideterminato la pena per il capo C) in un anno e due mesi di reclusione, ossia una riduzione rispetto al dispositivo di primo grado; di conseguenza non è stata violata la norma sul divieto di reformatio in peius. Inoltre la Corte di appello aveva dichiarato estinti per prescrizione i capi contravvenzionali A e B e confermato la condanna per il capo C). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma vieta che, in sede di impugnazione proposta solo dall'imputato, la situazione dell'imputato sia peggiorata; la verifica si compie confrontando la pena effettivamente inflitta in primo grado con quella risultante in grado di appello

  • art. 495 cod. pen.

    Norma che disciplina il delitto ascritto al capo C); la sentenza ha confermato la condanna per questo reato e ha rideterminato la pena entro i limiti edittali

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 1

    Norma richiamata per uno dei capi contravvenzionali (capo A), poi dichiarato estinto per prescrizione

  • Codice della Strada, art. 186, comma 2

    Norma riferita al capo B (contravvenzione), poi dichiarato estinto per prescrizione

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    procedimento trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche

    Riferimento procedurale alle modalità di trattazione del ricorso in Cassazione (trattazione senza intervento delle parti secondo la normativa richiamata)

Massime di principio

  • Per valutare la violazione del divieto di reformatio in peius occorre confrontare la pena concretamente inflitta dal giudice di primo grado (come risultante dal dispositivo della sentenza) con la pena determinata in appello: se l'imputato è l'unico ad aver impugnato, non può essere peggiorato il suo trattamento sanzionatorio.
  • In caso di contrasto fra dispositivo e motivazione della sentenza di primo grado, per la determinazione della pena 'pregressa' ai fini del divieto di reformatio in peius prevale il dispositivo; le correzioni o valutazioni dell'appello devono tenerne conto.
  • Se alcuni capi vengono dichiarati estinti (es. per prescrizione) il quadro comparativo cambia: l'appello può rideterminare la pena residua tenendo conto dell'estinzione dei reati satellite senza incorrere necessariamente nel divieto se il risultato è una riduzione complessiva.
  • La Corte d'appello, in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, non può inasprire la posizione dell'imputato rispetto alla pena effettivamente ascritta in primo grado; una riduzione anche sensibile è sempre ammissibile.
  • Quando la sentenza di primo grado è ambigua o contraddittoria, è opportuno chiedere chiarimenti o interporsi con specifiche impugnazioni (anche incidentali o chiarificatrici) per evitare rischi interpretativi che possano essere sfruttati in sede di appello.
  • Gli errori aritmetici o di motivazione che contrastano con il dispositivo devono essere risolti dalla Corte in modo da preservare la certezza del limite di pena a confronto per il divieto di reformatio in peius.

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