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Sentenza

Sentenza n. 271/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del decreto del Questore di -OMISSIS- del 20/05/2025, notificato il 21/05/2025, di revoca del permesso di soggiorno I20575770 rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 23/07/24 nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202502863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di revoca del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto, irragionevolezza e disparità di trattamento. Ha contestato l’affermazione dell’amministrazione secondo cui avrebbe vissuto stabilmente presso un aeroporto, sostenendo di essersi recato temporaneamente in Marocco e di essere stato assunto nel 2025 da un’impresa di pulizie operante presso lo scalo; dopo la cessazione del rapporto, si sarebbe recato nuovamente presso l’aeroporto per riprendere contatti lavorativi. Ha inoltre sostenuto che l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico avrebbe potuto essere perseguita con misure meno incisive della revoca del titolo di soggiorno.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il breve soggiorno in Marocco fosse compatibile con la stabile presenza del ricorrente presso l’aeroporto. Ha attribuito rilievo alle dichiarazioni rese dal ricorrente davanti al Giudice di pace, dalle quali risultava che egli stazionava presso lo scalo da circa tre mesi, non aveva trovato un luogo in cui dormire e aveva lasciato il lavoro. Tali dichiarazioni hanno confermato la valutazione amministrativa relativa all’assenza di un rapporto di lavoro attivo e all’intenzione di vivere stabilmente presso l’aeroporto. Anche la documentazione reddituale prodotta in giudizio non ha smentito il provvedimento, poiché evidenziava l’assenza di redditi nel 2021 e 2022 e redditi modesti e discontinui negli anni successivi. Il Collegio ha quindi ritenuto comprovato il venir meno dei requisiti di integrazione sociale ed economica posti a fondamento della permanenza regolare sul territorio nazionale. La censura relativa all’art. 10-bis è stata respinta perché il ricorrente non aveva indicato elementi, anche prodotti in giudizio, idonei a incidere sul contenuto finale del provvedimento. Sono state respinte anche le doglianze di irragionevolezza e sproporzionalità: la revoca non era fondata sulla mera presenza nell’aeroporto, ma sulla complessiva mancanza di inserimento sociale, di redditi adeguati, di stabile occupazione e di un luogo di vita. La domanda cautelare era stata già respinta per assenza di periculum, essendo il ricorrente stato rimpatriato. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La violazione del preavviso di rigetto non determina l’annullamento del provvedimento quando il ricorrente non dimostri l’esistenza di elementi partecipativi idonei a incidere sul contenuto della decisione finale; nel caso concreto, gli elementi emersi anche in giudizio confermavano i presupposti della revoca.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • La revoca di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere legittimamente fondata sulla complessiva perdita dell’integrazione sociale ed economica, risultante dalla mancanza di un rapporto di lavoro attivo, dall’insufficienza o discontinuità dei redditi e dall’assenza di un stabile luogo di vita.
  • Le dichiarazioni rese dall’interessato in altra sede processuale, quando attestino la cessazione volontaria del lavoro e la stabile permanenza in condizioni incompatibili con l’inserimento sociale ed economico, possono confermare e rafforzare i presupposti fattuali posti dall’amministrazione a fondamento della revoca del permesso di soggiorno.
  • La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 non conduce all’annullamento del provvedimento se il ricorrente non indica elementi che, ove acquisiti nel procedimento, avrebbero potuto determinare un diverso contenuto della decisione finale.
  • La valutazione di proporzionalità della revoca deve riguardare la complessiva motivazione del provvedimento: quando la misura non si fonda sulla mera presenza irregolare in un determinato luogo, ma sulla carenza complessiva di occupazione, reddito e condizioni di vita, non è sufficiente invocare misure meno incisive riferite soltanto alla presenza nel luogo accertato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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