Cassazione Penale, Sentenza n. 27446/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva escluso l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari nei confronti di Araniti. La Procura deduceva: vizio di motivazione sull'insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (rilevando azioni distrattive/distruttive e la prosecuzione della frode dopo perquisizioni del 2019), insufficiente valutazione del pericolo di reiterazione (molteplici dichiarazioni fraudolente dal 2016 al 2022, proseguimento dell'attività illecita, crescita del sistema tramite procacciatori, analogia con la posizione cautelare di altro indagato Pisano), e errata qualificazione giuridica della condotta (dichiarazioni fiscali riconducibili a illeciti amministrativi ai sensi del D.Lgs. 74/2000 anziché a truffa aggravata ex art. 640 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici, ritenendo che la Procura non abbia indicato violazioni specifiche di norme né dimostrato manifesta illogicità della motivazione impugnata. Il giudice di legittimità ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale del riesame sull'assenza, allo stato degli atti, delle esigenze cautelari attuali (pericolo di fuga escluso; pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione ritenuti non attuali sulla base degli elementi acquisiti). La questione della qualificazione penale definitiva (truffa aggravata vs illeciti tributari) è rinviata alla sede di merito.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La Corte segnala che la configurabilità della truffa aggravata nei confronti dello Stato va valutata in sede di merito: il Tribunale del riesame aveva ritenuto prevalente la disciplina tributaria, ma la verifica delle soglie di punibilità e del profitto ulteriore rispetto all'evasione fiscale spetta al merito.
artt. 3 e 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norme sulle fattispecie di dichiarazione fraudolenta e dichiarazione infedele; il Tribunale ha in parte ricondotto le condotte al quadro degli illeciti tributari, limitando l'ambito della rilevanza penale rispetto alla truffa aggravata.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Procura aveva invocato tale requisito, ma la Corte ha confermato che per reati partecipativi datati occorrono elementi specifici e attuali che dimostrino la persistenza del pericolo.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato a fini comparativi: la Corte ricorda che, per l'associazione semplice, non può automaticamente applicarsi la regola di esperienza della tendenziale stabilità del sodalizio prevista per l'art. 416-bis; pertanto va dimostrata l'attualità del pericolo.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 1235/2010 (Giordano) e Sez. 1, n. 386/2023 (Hamamustafa)
Richiami giurisprudenziali utilizzati per delimitare il rapporto di specialità tra reati tributari e truffa aggravata e per sottolineare l'onere di dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari per reati-fine datati.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; censure generiche sulla ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
- Per disporre o confermare misure cautelari fondate sul pericolo di reiterazione, è necessario fornire elementi di fatto attuali e specifici che provino la persistenza dell'attività illecita, non limitarsi a elencare condotte pregresse.
- Il pericolo di inquinamento probatorio richiede indizi di condotte recenti e concrete finalizzate a distruggere, alterare o occultare prove; elementi risalenti nel tempo (senza fatti nuovi) sono insufficienti.
- La distinzione tra reati tributari (D.Lgs. 74/2000) e truffa aggravata (art. 640 c.p.) può escludere l'applicazione di quest'ultima quando il disvalore è esaurito dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore o diverso (es. indebite erogazioni pubbliche).
- Il giudizio sulla qualificazione giuridica delle condotte (penale vs amministrativo/tributario) rimane materia di merito: il giudice cautelare valuta le esigenze cautelari con le informazioni disponibili, ma la qualificazione definitiva spetta al processo.
- Chi impugna provvedimenti cautelari deve affrontare in modo analitico e critico la motivazione del giudice di merito, indicando norme violate o errori logici specifici; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità.
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