Cassazione Penale, Ordinanza n. 03930/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risultano dal testo altre statuizioni sul merito, se non il mantenimento della decisione di appello impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 13/12/2023. Dal testo emerge che il ricorrente ha articolato quattro motivi: il primo attinente alla penale responsabilità, gli altri tre relativi al trattamento sanzionatorio, in particolare alla misura della pena e alla sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era interamente di fatto e fronteggiato da congrua motivazione della Corte territoriale; i secondi e il terzo erano riproduttivi di censure già esaminate e respinte con argomenti giuridici corretti; il quarto motivo sulla sospensione condizionale era parimenti infondato nei termini già valutati dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si risolvono in una mera rilettura del fatto o delle risultanze probatorie quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che reiterano censure già specificamente esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo critico con le ragioni della decisione impugnata.
- Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e alla sospensione condizionale della pena non possono essere accolte quando non evidenziano un vizio giuridico autonomo della motivazione di merito, ma si limitano a riproporre contestazioni già vagliate.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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