Cassazione Penale, Sentenza n. 36800/2022 del 29/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mecca Giovanna era accusata del reato previsto dall'art.95 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 per aver reso una dichiarazione sostitutiva di certificazione falsa finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, attestando condizioni di reddito inferiori a quelle reali (fatto commesso l'11 ottobre 2013). In cassazione la ricorrente ha censurato la sentenza di appello per omessa valutazione circa la concreta disponibilità reddituale nel biennio 2011-2012, per mancata considerazione della possibile buona fede o errore scusabile dovuto all'affidamento al difensore che predispose la domanda, e per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131-bis), lamentando carenze e genericità della motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato l'intervenuto decorso del termine di prescrizione relativo al reato contestato (termine massimo di 7 anni e 6 mesi calcolato secondo la normativa vigente, maturato al 25 marzo 2022), e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione. I giudici di legittimità hanno escluso che dagli atti emergesse in modo incontrovertibile l'innocenza dell'imputata ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p., sicché non era possibile pronunciare sentenza di assoluzione: si è pertanto applicata l'estinzione del reato per prescrizione e la sentenza è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.95
Punisce la falsa attestazione nella dichiarazione sostitutiva resa per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nel caso si è ritenuta la sussistenza della falsa dichiarazione sulla situazione reddituale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 - art.76
Individua le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; rilevante per valutare se la dichiarazione della ricorrente risultasse falsa rispetto alla soglia prevista.
Codice di procedura penale - art.129, comma 2
Stabilisce che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice può assolvere solo se l'innocenza emerga dagli atti in modo assolutamente non contestabile; altrimenti si applica l'estinzione per prescrizione.
Codice di procedura penale - artt.125, 192, 606 lett. b) ed e)
Artt. 606 indicano i motivi di cassazione (vizi di motivazione e altro); art.125 e art.192 attengono agli oneri probatori e alla valutazione della prova/documenti; le censure invocate riguardavano carenze nella motivazione e nella valutazione degli elementi di fatto.
Codice penale - art.131-bis
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede una valutazione motivata sulla personalità dell'imputato, sulle modalità del fatto e sull'assenza di danno patrimoniale, valutazione che la Corte territoriale non avrebbe svolto in modo specifico secondo la ricorrente.
Legge 23 dicembre 2005, n.251 e Codice penale artt.157, 160, 161
Norme richiamate per il calcolo dei termini prescrizionali: la riforma e le disposizioni del codice penale hanno determinato il termine massimo prescrizionale applicabile al reato in esame, valutato in 7 anni e 6 mesi e fatto maturare al 25/03/2022.
Giurisprudenza - Cass. Sez. U, n.35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Principio secondo cui l'assoluzione per intervenuta causa di estinzione è possibile solo quando l'innocenza emerga in modo perentorio e senza necessità di approfondimenti; principio richiamato dalla Corte nel decidere di non assolvere e di applicare la prescrizione.
Massime di principio
- Se è decorso il termine di prescrizione il giudice di legittimità può annullare la sentenza per estinzione del reato; l'assoluzione comunque è consentita solo se l'innocenza emerge dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile (art.129 c.p.p.).
- La prova della buona fede o dell'errore scusabile (es. affidamento al difensore) deve emergere con elementi concreti e valutati motivatamente dai giudici di merito; la mera dichiarazione non documentata può non essere sufficiente per escludere il dolo.
- L'istituto della particolare tenuità del fatto (art.131-bis) richiede una motivazione specifica in ordine alla personalità dell'imputato, alle modalità della condotta e all'assenza di pregiudizio patrimoniale; valutazioni generiche sono insufficienti.
- Nelle domande per patrocinio a spese dello Stato va valutata la concreta disponibilità reddituale, comprensiva delle eventuali integrazioni familiari se rilevanti e documentate; omissioni o dichiarazioni non supportate da documenti possono integrare il reato previsto dall'art.95 DPR 115/2002.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti in via autonoma se non per vizi di motivazione o per manifesta illogicità; per ottenere l'annullamento per evidente innocenza occorrono elementi dagli atti che escludano il fatto senza necessità di approfondimenti.
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